ZES: Cosa Sono e Perché Investirci

A norma della nuova legge di bilancio, le nuove iniziative economiche intraprese all’interno delle zone economiche speciali (ZES) vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.   
L'agevolazione decorre dal periodo di imposta durante il quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei periodi d'imposta seguenti.

Requisiti

Le imprese possono beneficiare dell’abbattimento dell’imposta a determinate condizioni.         
Le aziende che intendono usufruire dell’agevolazione, oltre a non trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento, devono infatti garantire il mantenimento dell’attività nella ZES e la conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Quali sono le ZES?

Le zone economiche speciali sono individuate a norma del dl 91/2017, che ha individuato le procedure e le condizioni per richiedere l’istituzione di zone economiche speciali in quelle aree del paese definite come in transizione o meno sviluppate.

Sono considerate meno sviluppate quelle regioni con un PIL procapite inferiore al 75% della media europea: vi rientrano Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.   
Sono invece ricomprese fra le zone in transizione quelle regioni con un PIL procapite compreso tra il 75% e il 90% della media europea: fanno parte di questo gruppo Abruzzo, Molise e Sardegna.

Le zone ZES attualmente istituite sono:

  • la ZES Calabria;
  • la ZES Campania;
  • la ZES Ionica interregionale Puglia Basilicata;
  • la ZES Adriatica interregionale Puglia Molise.

Che cos’è una ZES?

La ZES viene definita come un’area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con determinate caratteristiche stabilite dall’Unione Europea (Regolamento UE 1315/2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti). 

Le regioni che soddisfano tali condizioni possono dunque presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio (o al massimo due nel caso in cui siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche adatte) accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Le modalità per l’istituzione di una ZES, la durata, i criteri generali per identificare e delimitare l’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni eccezionali di beneficio per i soggetti economici che vi operano o che vi si insedieranno ed il coordinamento di e con obiettivi di sviluppo sono stati disciplinati con il regolamento sull’istituzione delle zone economiche speciali (DPCM 12/2018).

 

Milano, 16/01/2021

Cogede
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