Videosorveglianza, le risposte del Garante

Il Garante della privacy ha recentemente pubblicato sul proprio sito le FAQ aggiornate in tema di videosorveglianza.
Il tema centrale su cui vertono le domande è il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

L’aggiornamento del Garante si è reso indispensabile alla luce della nuova normativa europea in materia di trattamento dei dati personali che ha in parte superato la precedente normativa e i relativi chiarimenti aggiornati al 2010.

 

I chiarimenti più importanti in sintesi

  • L’installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto non solo della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili. Occorre, in particolare, considerare la disciplina civile e penale in tema di interferenze illecite nella vita privata e in tema di controllo a distanza dei lavoratori.
    Viene ribadito il principio di minimizzazione dei dati in relazione alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione del sistema di videosorveglianza ed alla gestione delle varie fasi del trattamento dei dati raccolti. I dati trattati devono essere sempre pertinenti e non eccedere rispetto alle finalità che si intendono perseguire.
  • Non occorre l’autorizzazione del Garante per installare sistemi di videosorveglianza.    
    In base al principio di responsabilizzazione è il titolare del trattamento che deve valutare la liceità e la proporzionalità dell’installazione in base non solo al contesto e alle finalità del trattamento, ma anche al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  • Gli interessati vanno sempre preventivamente informati.           
    L’informativa deve contenere, tra le altre cose, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita dal sistema e dev’essere collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.   
    Sono ammessi modelli semplificati di informativa: è sufficiente un semplice cartello.
  • Salvo che specifiche norme di legge prevedano diversamente, le immagini registrate devono essere conservate il tempo necessario per le finalità per le quali sono acquisite. Spetta quindi al titolare del trattamento stabilire i tempi di conservazione delle immagini, sulla base del contesto e delle finalità del trattamento, tenendo conto del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  • La valutazione d’impatto preventiva del trattamento è obbligatoria quando il sistema di videosorveglianza, sfruttando le nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche.
    La valutazione preventiva deve tenere in considerazione la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento.
  • In conformità con lo Statuto dei Lavoratori, l’azienda può installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro solo per esigenze di organizzazione e produzione, per ragioni di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, sempre nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

 

Milano, 16/12/2020

Cogede
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