Videosorveglianza: diritti e sanzioni

La regolamentazione del settore della videosorveglianza nasce dalla necessità di rispettare la tutela dei diritti dei lavoratori e la tutela della privacy, secondo le disposizioni del regolamento sulla privacy n. 676/2016.

I diritti dei lavoratori possono essere difatti violati per via del controllo a distanza se non esplicitamente autorizzato dagli enti preposti.

Nel momento in cui l’impianto di videosorveglianza venga installato per motivi di sicurezza sul lavoro è necessario che tale evidenza sia menzionata nel DVR.

Tutela diritti del lavoratore

La tutela dei diritti del lavoratore prevede infatti che per le grandi aziende, ovvero ove sia presente una rappresentanza sindacale, sia necessario un accordo con tali rappresentanze, difatti:

Secondo Il comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs n. 196/2003: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.”

Ove le rappresentanze sindacali siano assenti, l’autorizzazione dovrà essere fornita dalla Direzione Territoriale del lavoro.

A seguito della richiesta delle autorizzazioni, e alla produzione della necessaria documentazione sulle specifiche dell’impianto sarà necessario un sopralluogo ispettivo per la verifica tecnica, salvo alcune eccezioni per attività ad altro rischio.

Tutela della Privacy

Le regole attualmente in vigore sono contenute nel Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy e nel regolamento sulla Privacy n 676/216 ma si rende necessarie il rispetto delle seguenti:

  • Fornire informativa al pubblico della presenza delle telecamere;
  • le riprese di spazi esterni alle aziende dovranno essere limitate all’angolo visuale dell’area effettivamente da proteggere;
  • le immagini registrate saranno conservabili per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze o particolari attività considerate ad elevato rischio;
  • adeguata protezione dei dati raccolti mediante la videosorveglianza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione prima del tempo stabilito, perdita accidentale, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

Sanzioni

 

Non bisogna assolutamente sottovalutare il rispetto delle norme relative alla videosorveglianza poiché si rischia parecchio:

  • Mancata indicazione del titolare del trattamento dei dati punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000,00 euro a 36.000,00 euro;
  • omessa adozione delle misure minime di sicurezza preventive per la protezione dei dati punita con la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 120.000,00 euro, ed integra la fattispecie di reato punita con l’arresto sino a due anni;
  • mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro;
  • diffusione di immagini in violazione dell’art. 22, comma 8, del Codice Privacy, oltre ad essere punita con la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 120.000,00 euro, se dal fatto deriva nocumento integra la fattispecie di reato punita con la reclusione da uno a tre anni;
  • mancato rispetto delle misure previste dal Garante per i sistemi integrati di videosorveglianza punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro.

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Milano, 21/05/2019