Vendite online e comunicazioni al Fisco

La vendita di beni online non è esente dalla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.

L’articolo 13 comma 1, del Decreto Crescita stabilisce che il soggetto passivo che facilita tramite piattaforma, portale, mezzi analoghi la vendita a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Non comunicare questi dati significa essere considerato debitore d’imposta per tali beni oggetti di omessa comunicazione.

Pertanto già a partire dal prossimo ottobre 2019, il nuovo onere graverà sulle spalle dei gestori di piattaforme digitali.

Le piattaforme digitali che facilitano vendite a distanza assumono perciò, ai fini IVA, un ruolo di primo piano nell’ottica di favorire la compliance in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.

Non solo compliance con il Fisco ma soprattutto responsabilità legate all’obbligo comunicativo dei dati, che portano a loro volta all’assunzione di responsabilità sul versamento IVA di tutti i prodotti che transitano nel mercato elettronico.

Milano, 05.08.2019

Cogede
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