Tribunali confermano Blocco Licenziamenti

Con una recente sentenza, il Tribunale di Mantova ha dichiarato nullo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in violazione della disciplina del blocco dei licenziamenti.

Il caso in oggetto riguarda il licenziamento di una lavoratrice impiegata con contratto di apprendistato intimato con raccomandata il 9 giugno 2020.
La lavoratrice ha fatto ricorso lamentando la violazione del blocco dei licenziamenti stabilito dalla legislazione d’urgenza per tutto il periodo dell’emergenza Covid: il riferimento, in particolare, è alle disposizioni introdotte dal decreto “Cura Italia” e rinnovate dai successivi decreti.             
Con il ricorso, la lavoratrice ha chiesto la reintegrazione del posto di lavoro, il pagamento dei contributi nel frattempo maturati e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Mantova, al momento della decisione, ha ribadito che, alla luce dell’applicazione delle disposizioni emergenziali, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è consentito esclusivamente:

  • dopo aver concluso il periodo di integrazione salariale previsto dal decreto “Agosto”;
  • dopo aver fruito dell’esonero contributivo previsto dal medesimo decreto “Agosto”.

Ma c’è di più: secondo l’interpretazione del tribunale, infatti, il blocco dei licenziamenti è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica strettamente connessa ad esigenze di ordine pubblico.
Trattandosi quindi di una norma imperativa, i giudici del lavoro hanno accolto il ricorso della lavoratrice e stabilito la nullità del licenziamento adottato in violazione della disciplina di emergenza, ripristinando il rapporto di lavoro illegittimamente interrotto.

 

Milano, 16/12/2020

Cogede
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