TAN TAEG quali differenze?
Tan e Taeg sono due importanti indicatori, utili per valutare la reale convenienza di un prestito. L'importo di ogni rata di un prestito, oltre alla quota di capitale, comprenderà anche una quota di interessi, rappresentata proprio dal Tan e il Taeg.
Perciò per capire realmente quanto gli interessi andranno a incidere sul costo finale è importante saper riconoscere questi due indicatori.
TAN (Tasso annuo nominale)
Tan = tasso d’interesse effettivo periodale per numero di capitalizzazioni per anno
Il Tan rappresenta l’interesse annuo applicato a un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell’anno.
Solitamente il Tan non viene richiesto annualmente ma caricato su ogni rata in scadenza, ciò comporta un aumento del tasso effettivo rispetto al tasso nominale poichè comporta un incremento progressivo dell'interesse ad ogni rata.
Infatti dalla formula per il calcolo dell'interesse
(C x i x t) : 100
C = il Capitale ottenuto in prestito dall’istituto di credito
i = il tasso di interesse a cui ci é concesso, appunto il TAN
t = il tempo entro cui restituire il denaro
emerge come nel caso di un prestito TAN 20% il TAN effettivo su 12 mensilità risulterà essere pari al 21,9 %
TAEG (Tasso annuo effettivo globale)
Il TAEG rappresenta l’effettivo costo di un finanziamento. È un indicatore del costo percentuale globale del prestito e tiene conto di tutti i costi necessari per il prestito, rendendo i confronti e la valutazioni sulla convenienza dei vari prestiti più immediata.
Ulteriore vantaggio del TAEG rispetto al TAN, è che considera anche le spese che il debitore deve sostenere. Tra queste spese ci sono i costi per l’apertura della pratica, le imposte e spese di gestione, tutti fattori che sono a carico del debitore.
Anche quest'ultimo particolare rende il TAEG, ancor più preciso del TAN effettivo, rendendolo un ottimo indicatore per poter valutare correttamente la convenienza di un prestito rispetto ad un altro.
TEG (Tasso effettivo globale)
Il Teg, tasso effettivo globale, è il tasso che lo Stato italiano impone come tetto limite e che non può essere oltrepassato, per non infrangere la legge contro l’usura; è determinabile alla fine del rapporto, in quanto solo in sede conclusoria è possibile determinare l'entità e la tipologia di tutti gli elementi che hanno caratterizzato i costi attinenti l'apertura di credito.
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Milano, 07/03/2019