Super Bonus: Approfondimento

Interventi di efficientamento energetico detraibili al 110% se effettuati tra 01/07/2020 e il 31/12/2021.

Le spese detraibili

Tipologia di intervento 1

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Beneficiari

Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Tipologia di intervento 2 (trainante)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Beneficiari

Edifici condominiali

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 3 (trainante)

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori.

Beneficiari

Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 4

Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vietati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Sconto in fattura e cessione del credito: requisiti

Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario anche richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. 

Si è in attesa dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del MISE per capire le modalità di cessione del credito.

  • Per un contributo sottoforma di sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sottoforma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione ha la facoltà di cedere successivamente il credito ad altri soggetti, ivi compresi banche ed altri istituti di credito/finanziari
  • Per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, si ha la facoltà di cedere successivamente il credito ad altri soggetti, ivi compresi banche ed altri istituti di credito/finanziari.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione su F24 con la stessa ripartizione in quote 5 o 10 quote annuali.

N.B.  la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

I soggetti beneficiari

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le unità immobiliari escluse

Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Se avete dubbi o volete approfondire l'argomento, scrivete direttamente a ottavia.tonarelli@cogedeconsulting.it

Per una più completa informativa, potete aprire questo link dove scaricare la guida dell'Agenzia delle Entrate.

 

 

Milano, 24/07/2020

 

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