Soci Amministratori Srl: Chiarimenti

Recentemente la Cassazione è intervenuta sulla questione della doppia posizione contributiva per coloro che sono contemporaneamente soci e amministratori di società a responsabilità limitata, obbligati, da oltre dieci anni, a versare i contributi commercianti per il reddito d’impresa prodotto dalla società e i contributi dovuti alla gestione separata per l’eventuale retribuzione in qualità di amministratore.

L’ordinanza della Suprema Corte non esclude la possibilità della doppia iscrizione, che rimane, ma detta ugualmente un principio molto importante: le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore di una srl non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge tale incarico alla gestione commercianti.

La questione nasce dalla norma di interpretazione autentica, pertanto con efficacia retroattiva, contenuta nella l 12/2010, che stabiliva il principio generale in base al quale le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, che vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, escludendo i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.

La norma stabilisce che il principio dell’alternatività della contribuzione, in base alla prevalenza, è limitata alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani e coltivatori diretti, disponendo la doppia iscrizione a coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta a gestione separata.    
Il caso classico è quello del lavoratore dipendente che esercita anche attività di consulenza, che è infatti obbligato alla doppia contribuzione.

La prassi, per il caso di coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di società a responsabilità limitata, ha interpretato la norma in maniera estensiva, ritenendo che costoro dovessero essere soggetti a gestione commercianti per l’attività svolta nell’impresa come socio amministratore, produttrice di redditi di impresa, e a gestione separata per il reddito percepito per l’incarico.    
Il problema strutturale alla base del ragionamento è che la medesima attività di amministratore giustifica due diversi obblighi contributivi.

La Cassazione è quindi intervenuta con un’interpretazione inequivocabile: non viene messo in discussione il principio della doppia contribuzione, previsto dalla legge, ma l’interpretazione che di quest’ultima ha dato la prassi.       
La Suprema Corte ha ritenuto infatti che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata nei limiti del corrispettivo percepito e che questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti. In ogni caso, l’iscrizione resta esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.

Graverà pertanto sull’INPS l’onere di dimostrare la partecipazione diretta all’attività dell’azienda se vorrà iscrivere il socio-amministratore di società a responsabilità limitata alla gestione commercianti mentre dovrà ora escludersi la possibilità di un’iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore come avvenuto finora.             
Di presumibile dimostrazione rimane il solo caso, residuale, in cui l’azienda eserciti una attività d’impresa senza dipendenti o collaboratori.

 

 

Milano, 02/02/2021

Cogede
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