Sismabonus

Il sismabonus, previsto dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013 è un'estensione temporanea di quanto già previsto dal art. 16-bis, comma 1, lett. i, TUIR pertanto conserva le medesime caratteristiche del sisma bonus presente nel 2018, ma attenzione alla nuova risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di asseverazione tardiva.

Chi può beneficiarne?

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi IRPEF, sia dai soggetti passivi IRES.

In relazione a interventi di:

  • esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • redazione e rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • classificazione e verifica sismica degli immobili;

eseguiti su edifici:

  • adibiti ad abitazione in categoria catastale A (Categoria A10 esclusa);
  • adibiti ad attività produttive
  • situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3)

Fermo restando che l’ultima parola sulla qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni del sisma bonus è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Attenzione perché la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali sisma bonus. 

Ecco il link di risposta della Agenzia delle Entrate: https://www.fiscoetasse.com/upload/Risposta+n+64+del+2019.pdf

Misura della detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per ciascun anno, e che dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

  • La detrazione si eleva al 70% per riduzione del rischio sismico di una classe, o a 80% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi;
  • Se i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali sale ulteriormente a 80% per la riduzione del rischio sismico di una classe o a 85% nel caso la riduzione del rischi sismico di 2 classi

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Cessione del Credito

Le agevolazioni sismabonus possono essere cedute. La cessione del credito per le detrazioni derivanti dagli interventi eseguiti su parti comuni è ad oggi possibile mentre quella relativa alle singole unità immobiliari necessita ancora del provvedimento attuativo.

Si ricorda che la cessione è possibile solo nei confronti di:

  • fornitori che realizzano l’intervento;
  • altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine all’intervento;

Cogede Consulting

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Milano, 21/02/2019