SAS: Accomandante e Accomandatario

La differenza tra socio accomandatario e socio accomandante in una società in accomandita semplice è determinante per la normativa che disciplina nascita, estinzione della società e obblighi e poteri in capo ai diversi soci.

Le società in accomandita semplice sono una parziale eccezione rispetto alle altre tipologie di società di persone.
Società semplice e società in nome collettivo sono contraddistinte dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, quella che il nostro codice civile chiama autonomia patrimoniale imperfetta. Nella società in accomandita semplice la responsabilità dei soci è differente a seconda che si tratti di socio accomandatario o socio accomandante.

La differenza non riguarda esclusivamente la responsabilità ma anche poteri e ruolo all'interno della società.
Il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, quindi in caso di debiti della società risponde senza limiti col suo patrimonio personale. Il socio accomandante, invece, risponde limitatamente alla quota conferita, cioè risponde dei debiti della società esclusivamente nei limiti della propria quota di finanziamento al patrimonio sociale.

Si tratta di una distinzione con importanti riflessi non soltanto in caso di scioglimento o liquidazione di una società in accomandita semplice, ma anche per la sua gestione e per poteri e responsabilità di ciascuno dei soci.
Il socio accomandatario di una Sas ha potere di gestione e di amministrazione: è a lui che viene affidata la responsabilità della società, caratterizzata, come per il resto delle società di persone, da autonomia patrimoniale imperfetta. A norma del codice, soltanto ai soci accomandatari può essere conferita l'amministrazione della società.
Gli accomandatari rispondono senza limiti dei debiti della Sas: quindi non soltanto per la quota di capitale versato, ma anche con il proprio patrimonio personale.

Al socio accomandante della Sas sono affidati meno poteri e minori responsabilità.
In estrema sintesi, il suo ruolo è esclusivamente quello di finanziatore dell'attività: apporta il capitale necessario al perseguimento del fine sociale e risponde dei debiti esclusivamente per la propria quota.
Nel caso degli accomandanti si parla quindi di autonomia patrimoniale perfetta: il rischio è limitato alla sola quota di capitale versata nella società e non anche al proprio patrimonio personale.

Codice civile alla mano, i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.
In sintesi, la legge stabilisce il cosiddetto divieto di ingerenza, vietando di fatto al socio accomandatario di amministrare o gestire la società.
In caso di violazione del divieto è prevista una sanzione che comporta l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale da parte dell'accomandante.

La differenza tra socio accomandante e socio accomandatario si ricava anche dalle regole differenti che la legge stabilisce in merito all'indicazione della ragione sociale della Sas.
La ragione sociale della società in accomandita semplice deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari: l'accomandante il cui nome è inserito nella ragione sociale risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali di fronte e terzi.
L'indicazione di almeno uno degli accomandatari nella ragione sociale della Sas è infatti una garanzia verso terzi creditori: nel caso di insolvenza del debito a risponderne è l’accomandatario anche con il proprio patrimonio personale.
Nell'atto costitutivo della Sas dovranno invece essere indicati sia i soci accomandatari che i soci accomandanti.

 

 

Milano, 30/04/2021

Cogede
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