Rivalutazione dei beni d’impresa

Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2019 il Governo intende consentire tale possibilità alle società che non adottano principi contabili internazionali.  Possono quindi effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Le società in oggetto possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi Irpef e Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali.

Le società possono rivalutare i beni d’impresa e le quote societarie, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

Rivalutazione per categorie omogenee

  • beni immobili: i beni immobili vanno distinti in base alle seguenti categorie omogenee: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per destinazione; fabbricati strumentali per natura;
  • beni mobili registrati: il D.M. 162/2001 distingue i beni mobili registrati nelle seguenti categorie omogenee: aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale;
  • beni materiali ammortizzabili: i beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati, invece, in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. È necessario fare riferimento alle singole voci, ordinate in “Specie” e “Gruppi”, indicate nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988;
  • beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo: il D.M. 162/2001 prevede la possibilità di escludere i beni a deducibilità limitata (telefoni cellulari, auto) e quelli ad uso promiscuo dalla categoria di appartenenza;
  • beni immateriali: in relazione ai beni immateriali il D.M. 162/2001 stabilisce che “la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun di essi”, poiché non è configurabile il raggruppamento per categorie;
  • azioni e quote: le partecipazioni societarie devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all’articolo 94, del DPR 917/86. Si considerano della stessa categoria i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi le medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio ecc.).

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte tramite il pagamento da parte della società di un’imposta sostitutiva dei redditi (Irpef, Ires), dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e di eventuali addizionali con aliquota al 10%.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di eventuali addizionali dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione deve essere calcolata nella misura:

  • del 16% per i beni ammortizzabili;
  • del 12% per i beni non ammortizzabili.

Tale imposta dovrà essere computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Gli effetti fiscali decorrono:

  • dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2022, per i soggetti “solari”), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

La cessione dei beni rivalutati  

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Decorso tale termine, quindi, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati (rispetto al quale determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza da realizzo) terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione. 

Modalità rivalutazione

La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

  • rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento
  • rivalutazione del solo costo storico
  • riduzione del fondo di ammortamento

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Milano, 26/03/2019