Rivalutazione Beni Immateriali
In tema di immobilizzazioni immateriali, sono intervenuti i chiarimenti definitivi sulla disciplina del decreto "Agosto" che permette la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni.
Se per un bene immateriale iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni, la normativa non lasciava spazio a dubbi, rientrando tra i cespiti, non si poteva dire lo stesso per quei beni immateriali che erano stati spesati direttamente a conto economico, per i quali la possibilità della rivalutazione era incerta.
L'equivoco scaturiva dal fatto che se, da un lato, il tenore letterale della norma richiedeva l'iscrizione in bilancio come requisito indispensabile per la rivalutazione, dall'altro un bene immateriale tutelato giuridicamente, anche se non iscritto tra le immobilizzazioni, ha ugualmente un valore patrimoniale dimostrabile.
La questione si è risolta quando l'Organismo Italiano di Contabilità, tra le altre cose, ha definito il perimetro civilistico della rivalutazione dei beni immateriali spesati a conto economico, limitandola a quelli giuridicamente tutelati.
Il punto segnato dall'OIC è di fondamentale importanza, ma ha un valore esclusivamente civilistico, motivo per cui era rimasta l'incertezza sull'allineamento fiscale.
Tuttavia, per quanto civile e fiscale rappresentino ambiti separati, questi sono comunque vincolati dalla logica e dalla coerenza del sistema.
Già prima del chiarimento sembrava probabile che l'Agenzia delle Entrate si sarebbe allineata all'indirizzo civilistico, poiché la rivalutazione fiscale è una diretta conseguenza di quella civile.
Ad aprile la Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate si è allineata a quanto stabilito dall'OIC, confermando la rivalutazione dei beni immateriali, anche se spesati a conto economico, purché tutelati giuridicamente.
L'Agenzia, condividendo le considerazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità, ha precisato che in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, pagamento dell'imposta sostitutiva.
La scelta di allinearsi alla normativa civilistica, oltre che coerente con l'impianto normativo di base, appare anche una condivisibile scelta d’opportunità, in quanto un disallineamento tra i due piani, quello civile e quello fiscale, avrebbe comportato consistenti problemi tecnici.
Milano, 26/04/2021
Cogede
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