Ritardata approvazione del bilancio
Cosa succede se non viene approvato il Bilancio d’esercizio nei termini?
La tempestiva approvazione del bilancio d’esercizio è disciplinata dal Codice Civile che dispone che deve avvenire entro termini precisi e in caso di violazione degli stessi, prevede delle sanzioni.
Conformemente a quanto previsto dall’ articolo 2478 bis, il progetto di bilancio deve essere redatto dagli amministratori e presentato ai soci per l’approvazione entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364.
Gli articoli 2364 e 2478-bis del c.c. prevedono infatti la possibilità di approvare il bilancio entro il termine di 180 giorni quando si è in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- redazione del bilancio consolidato;
- quando si è in presenza di particolari esigenze della società.
La mancata approvazione del bilancio di esercizio può derivare da due tipi di inadempienze: la prima è da imputare agli amministratori che non hanno predisposto il progetto di bilancio nei tempi, la seconda invece all’assemblea dei soci che non è riuscita ad approvarlo.
In caso di inerzia dell’assemblea dei soci, convocata in tempo dall’organo amministrativo, nessuna responsabilità incombe sugli amministratori che hanno regolarmente predisposto il progetto di bilancio: la mancata approvazione, in questo caso, può rappresentare un indicatore di impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
Entrambe le cause di mancata approvazione, in ogni caso, non sono prive di conseguenze, che vanno dalla responsabilità in capo agli amministratori e all’organo di controllo, se presente, allo scioglimento della società a causa dell’inerzia dell’assemblea.
L’art. 2631 c.c. prevede, in caso di inosservanza dei termini previsti, una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.032 a 6.197 euro nei confronti di amministratori e sindaci.
L’art. 2631 c.c. prevede inoltre due circostanze aggravanti per la convocazione dell’assemblea a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. In tali casi, infatti, la sanzione aumenta di un terzo.
A questo proposito occorre ricordare come in passato l’art. 2631 sia stato scarsamente applicato in quanto dubbi sussistevano su quale fosse il soggetto competente per l’irrogazione delle sanzioni in esso previste.
Sul punto, però, è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare 29 aprile 2014 n. 72265, stabilendo che il soggetto deputato alle funzioni di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 2631 c.c. sono le Camere di commercio e non il Prefetto. Di fatto, con la predetta circolare, le CCIAA sono state esplicitamente invitate ad effettuare controlli circa eventuali ritardi nella convocazione delle assemblee obbligatorie per legge o statuto.
Bilancio non approvato e conseguenze fiscali
Da un punto di vista fiscale la mancata approvazione del bilancio non esenta la società dal versamento delle imposte e dalla presentazione della dichiarazione dei redditi secondo l’articolo 17 comma 1 del DPR n.435/2001.
È preferibile quindi che gli amministratori, qualsiasi sia la causa di mancata approvazione del bilancio, procedano a predisporre la dichiarazione dei redditi sulla base del progetto di bilancio non approvato e versino le relative imposte.
In caso contrario sono previste le sanzioni dall’articolo 1, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 che vanno dal 120 al 240% dell’imposta dovuta e non versata e la possibilità di incorrere in un accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 600/1973.
Milano, 24/07/2019
Cogede
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