Riduzione termini di accertamento

Vediamo insieme alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia dell’Entrate relativamente ai pagamenti tracciabili e alla riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi. Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti:

  • il soggetto passivo IVA interessato deve garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati superiori a 500 euro
  • le operazioni attive devono essere certificate o mediante fattura elettronica via SdI, oppure attraverso la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi di certificazione fiscale).

Ricordiamo che ai fini della riduzione dei termini di accertamento devono essere certificate le sole operazioni attive. Inoltre, per gli acquisti, i documenti possono essere sia cartacei che elettronici. La fattura potrà essere emessa in forma ordinaria o semplificata, indicando il codice fiscale del cessionario o committente. Per quanto riguarda l’invio dei corrispettivi è possibile farlo telematicamente tramite il “Documento commerciale on line”, o tramite un registratore fiscale.

E’ stato poi sottolineato che i codici TD17, TD18 e TD19 indicati nel file xml della fattura elettronica, si differenziano a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture (nella seconda ipotesi i file costituiscono le “autofatture”).

Tuttavia, se esistono documenti fiscali originari (obbligo di integrazione, di comunicazione e trasmissione), tali file non sostituiscono gli originari che devono essere inviati all’amministrazione finanziaria.

 

Compilazione modello Redditi

Requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione è quello di dover spuntare un’apposita casella del quadro RS del modello per il contribuente, in particolare la casella si troverà al rigo:

  • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche);
  • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone);
  • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali);
  • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali);

Milano, 31/08/2022

 

Cogede
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