Riders: le Regole della Consegna a Domicilio

C’è l’obbligo di assicurazione INAIL per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).  Questo significa che il committente che utilizza i ciclofattorini attraverso le piattaforme digitali è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR n. 1124/1965.

Chi deve essere assicurato

Tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, anche attraverso le piattaforme digitali, tipo Just Eat, Deliveroo, …

Cosa deve fare il committente

Ci sono due casi:

  • il committente ha già una posizione INAIL aperta: in questo caso dovrà aggiornare la posizione inviando entro 30 giorni dalla decorrenza dell’obbligo assicurativo la denuncia di variazione delle attività con le nuove attività (attività di consegna di beni per conto altrui) prestate dai lavoratori autonomi non denunciati precedentemente. Si realizza infatti un’estensione del rischio già coperto;
  •  il committente non possiede una posizione assicurativa: il soggetto deve effettuare la denuncia di iscrizione secondo le modalità telematiche indicando tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e del calcolo del premio.

La denuncia deve essere fatta contestualmente all’inizio delle attività oppure precedentemente a tale data.

Cosa indicare nelle denunce

La lavorazione svolta e i mezzi con cui sono effettuate le consegne e la quantificazione, stimata, delle percentuali relative all’utilizzo del singolo mezzo di trasporto in base all’ammontare complessivo delle commesse effettuate.

Sulla base delle tariffe per l’anno 2019 (Decreto interministeriale 27 febbraio 2019), le attività di consegna con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore in ambito urbano da parte di lavoratori autonomi sono state classificate con la voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi INAIL.

Quanto Costa

In fase di avvio dell’assicurazione, il premio è calcolato sulle retribuzioni presunte che l’impresa indica nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l’autoliquidazione successiva.

In particolare, le retribuzioni presunte sono calcolate sulla base del numero complessivo di giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i riders che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, moltiplicate per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale.

La retribuzione giornaliera convenzionale è pari a

  • euro 48,74 per l’anno 2019;
  • euro 48,98 per l’anno 2020.

Le retribuzioni presunte calcolate complessivamente per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e il 31 dicembre dovranno essere suddivise in percentuale in relazione all’incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati.

In seguito alla variazione o alla denuncia di iscrizione all’INAIL, il datore di lavoro riceverà tramite PEC il certificato di assicurazione e conteggio del premio (in caso di nuova iscrizione), oppure il certificato di variazione e conteggio del premio (nell’ipotesi di variazione).

In entrambi i casi è fornita l’indicazione dell’importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite Modello F24 e nei termini riportati dal certificato stesso.

Per tutti gli anni successivi al primo, il committente liquiderà direttamente i premi relativi alla quantificazione dell’anno precedente e alla rata anticipata per l’anno in corso, sulla base del numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i ciclofattorini.

 

Milano, 04/02/2020

Cogede
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