Revisore SRL e Cooperative, è obbligatorio?
L'art. 379 del Codice riformula l'art. 2477 C.C., prevedendo per le Srl la nomina obbligatoria di un ODC o di un revisore nei seguenti casi:
1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;
2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell'Organo di controllo (ODC) o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
a. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. la società controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti limiti dimensionali: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4); ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8); dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).
Tale obbligo di nomina cesserà quando per “tre” esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei limiti di cui sopra.
Inoltre, viene stabilito che, se la srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non dovesse nominare l’organo di controllo o il revisore entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati, il Tribunale provvederà alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
Entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:
- modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
- nominare il nuovo organo di controllo.
I criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ciò significa che le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti (2 mln di fatturato, 2 mln di attivo di bilancio e numero 10 dipendenti di media nel singolo esercizio) dovranno adeguarsi.
Sebbene l'espressione “la nomina dell'organo di controllo o del revisore” alimenti interpretazioni divergenti, secondo l'orientamento prevalente:
- sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione;
- non sarebbe invece permessa la nomina del solo ODC che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l'obbligo di assegnare anche l'incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale “esterno” o a una società di revisione.
Nella scelta, la Srl dovrà considerare vari aspetti e non optare per la nomina del solo revisore con l'obiettivo di contenere i costi. Una decisione consapevole dovrebbe anche tener conto che:
- la nomina dell'ODC amplia e rafforza la portata e l'efficacia del sistema di controllo: i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci e pertanto sono messi in grado di vigilare sulla correttezza dei processi decisionali, essendo coinvolti, fin dall'inizio, nel loro svolgimento;
- l'ODC vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed è dotato di rilevanti poteri di ispezione e intervento per l'individuazione delle irregolarità.
Cosa succede se non nomini i revisori o i sindaci?
Premesso che, a riguardo, il legislatore non prevede di fatto specifiche sanzioni né di tipo civile né di tipo penale, è opportuno a nostro avviso distinguere due situazioni:
1)la prima è quella in cui, nonostante il superamento dei parametri in commento, gli amministratori omettono la convocazione assembleare per la nomina dei sindaci (o omettono di porre la questione all'ordine del giorno dell'assemblea che approva il bilancio in cui detti parametri vengono superati per il secondo esercizio consecutivo). In questo caso, una specifica richiesta alla nomina dei sindaci dovrebbe pervenire dal registro delle imprese, organo al quale, essendo demandato il deposito dei bilanci è indubbiamente il primo a prendere cognizione dell'omissione in oggetto. La prassi quotidiana, peraltro, dimostra che, tale comunicazione da parte del R.I. di fatto non avviene.
Oltre che dal registro delle imprese, la richiesta potrebbe pervenire agli amministratori da parte dei soci. Va infatti ricordato, a riguardo che, una minoranza qualificata di soci (1/3 ai sensi dell'art. 2479, comma 4, c.c. o una minoranza meno qualificata eventualmente prevista dall'atto costitutivo) può sempre richiedere agli amministratori la convocazione assembleare per la nomina dei sindaci. Qualora, nonostante tale richiesta, gli amministratori non provvedano, potrebbe ragionevolmente ritenersi che i soci, sulla base di un'interpretazione analogica dell'art. 2367, comma secondo, c.c., possano richiedere al tribunale competente l'emanazione di un apposito decreto per la convocazione assembleare;
2)diversa è invece la situazione in cui l'assemblea, all'uopo convocata, non provveda alla nomina del collegio sindacale. In questo caso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta agli amministratori in via immediata, né evidentemente alcuna azione potrà essere posta in essere nei confronti dei soci. In tali situazioni, l'unica sanzione comminabile per la società potrebbe essere il verificarsi di una causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o meglio per la continuata inattività dell'assemblea ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c. Di certo, tuttavia, tale situazione non potrà verificarsi quando la mancata nomina dei sindaci si protrae solo di qualche mese rispetto al giorno in cui essa possa ritenersi obbligatoria, essendo a mio avviso necessario un congruo periodo in cui l'assemblea si dimostri inattiva in merito allo specifico obbligo.
Da rilevare, in ogni caso che, qualora si ritenga valida l'ipotesi del verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori che abbiano omesso di accertarla, ai sensi dell'art. 2485 c.c., sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi in violazione agli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
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Milano, 01/04/2019