Reverse charge IVA
Il reverse charge IVA è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto Semplificazioni.
Con questo meccanismo l’applicazione dell’imposta si sposta dal venditore al compratore. In altre parole, l’imposizione fiscale viene trasferita dal soggetto attivo al soggetto passivo dell’operazione imponibile IVA. In particolare le operazioni per le quali è prevista l’applicazione del reverse charge sono:
- cessioni imponibili di oro da investimento;
- cessioni di materiale d’oro;
- cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- prestazioni di servizi, compresa la manodopera, nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi affidati dal committente la totalità dei lavori;
- prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;
- cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, nonché dei loro componenti ed accessori;
- cessioni di console da gioco, pc e laptop;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
All’elenco sopra riportato si aggiungono anche i casi previsti dall’articolo 74 del Decreto IVA:
- per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
- per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
- per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute;
- per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi;
- per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta deve essere integrata dal cessionario con l’aliquota e la relativa imposta e deve essere annotata nel registro entro il mese di ricevimento, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Reverse charge IVA e fattura elettronica
Le regole sul reverse charge nell’ambito della fatturazione elettronica devono essere analizzate considerando:
- reverse charge esterno per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari;
- reverse charge interno, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta.
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, ma quello di trasmissione dell’esterometro (per le operazioni fino al 1° luglio 2022).
Si segnala che a partire dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio utilizzare le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. Il codice natura N6 non può più essere utilizzato, ed è stato sostituito dalle nuove codifiche:
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N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero;
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N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro;
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N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile;
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N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati;
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N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari;
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N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici;
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N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi;
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N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico;
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N6.9 inversione contabile - altri casi.
Per le operazioni interne effettuate in regime di reverse charge, bisognerà utilizzare il tipo documento TD16.
Milano 03/08/2022
Cogede
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