Requisiti Start Up Innovative: Chiarimenti

La l 221/2012 ha introdotto nel diritto commerciale italiano la startup innovativa, una forma societaria speciale ad alto contenuto tecnologico.
Se una società di capitali è in possesso dei requisiti richiesti, può acquisire lo status di startup innovativa, spostandosi su richiesta dalla sezione ordinaria del Registro delle Imprese alla sezione speciale dedicata a questo tipo di società.
Se per qualche ragione vengono meno i requisiti richiesti, la società perde la qualità di startup innovativa e torna automaticamente nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Per incentivare l'avvio di nuove startup innovative, la l 33/2015 ha previsto che il loro atto costitutivo e le successive modifiche possono essere redatte per atto pubblico oppure con atto sottoscritto con firma digitale.
In questo senso, il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva predisposto, per le sole società a responsabilità limitata, comprese quelle unipersonali, un modello standard di atto costitutivo da redigere in modalità esclusivamente informatica.

Inizialmente, quindi, potevano essere costituite startup innovative nella forma della società a responsabilità limitata attraverso una procedura telematica semplificata che prevedeva la trasmissione alla Camera di commercio dei documenti richiesti firmati digitalmente.
In caso di presenza dei requisiti dichiarati e della conformità formale della documentazione, l'ente iscriveva la società nella sezione speciale dedicata alle startup innovative, mentre in caso di perdita dei requisiti necessari, la società transitava nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Oggi ciò non è più possibile.
Il Consiglio di Stato, su ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, ha annullato il decreto attuativo del Ministero delle Sviluppo Economico per essersi spinto oltre le indicazioni della l 33/2015.
Il motivo è che la legge prevedeva l’alternativa tra atto pubblico e atto sottoscritto con firma digitale, mentre il decreto attuativo, prescrivendo l’esclusività della modalità telematica, ha scavalcato la norma.

C'è poi un ulteriore problema, che riguarda le caratteristiche della costituzione telematica nelle modalità previste dalla normativa italiana.
In base alla normativa europea, infatti, nei paesi in cui non è previsto un controllo di merito di tipo amministrativo per la costituzione o la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società, queste operazioni devono necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico.
In Italia il controllo effettuato dalle Camere di commercio è esclusivamente formale e, come tale, è insufficiente a garantire il livello minimo europeo richiesto di legalità e veridicità.

In definitiva, a causa di un decreto ministeriale che ha superato le proprie competenze e di una procedura telematica che non presenta i requisiti richiesti dalla normativa europea, per ora, di fatto, non è più possibile costituire startup innovative con queste modalità.

Occorrerà attendere un nuovo decreto attuativo.
Nel frattempo le società costituite con la procedura illegittima, nel caso in cui abbiano perso la qualità di startup innovative, non potranno rimanere nemmeno nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, in quanto non costituite per atto pubblico.

 

 

Milano, 06/04/2021

Cogede
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