Regime Forfettario 2017

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

 

Regime forfettario requisiti 2017: Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di  presumere il possesso dei requisiti. 

Possono accedere al regime agevolato forfetario se nell'anno precedente:

1) Non hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti presenti nell'allegato Legge si Stabilità, ossia, diversi a seconda del Codice Ateco dell'attività esercitata.

2) Non hanno sostenuto spese sopra ai 5.000 euro lordi di lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori anche se assunti a progetto ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro.

3) Se il costo lordo degli ammortamento beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Nel calcolo di tale limite vanno inseriti:

  • I beni in locazione finanziaria, ossia, il costo pagato dal concedente;

  • Per i beni di locazione, noleggio comodato entro i limiti determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

  • Beni promiscui detenuti dall'impresa, arte o professione e per uso personale e familiare, i quali concorrono per il 50%.

  • Non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario non è superiore al limite fissato ai sensi dagli articoli 54 comma 2 e 102 comma 5 del TUIR.

  • Beni immobili acquisiti o utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione. 

B) Limiti Ricavi e compensi per l'accesso al regime agevolato:

1) ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non rientrano quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. 

2) Nel caso di esercizio di sue attività con due differenti codici ATECO, il limite dei ricavi viene determinato sull'attività che ha generato più ricavi e compensi.

3) I limiti ricavi sono tra 15.000 euro e 40 mila euro mentre il compenso è fino a 15.000 euro lordi. Tale limite, è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016 per professionisti la soglia ricavi sale a 30mila euro e per le medie e piccole imprese a +10mila euro.

Sono esclusi dal regime forfetario:

  • Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito.
  • I soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell'unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito. 
  • I soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
  • Gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

Se l’attività intrapresa presenta i requisiti di novità (identici a quelli previsti per il regime dei minimi) l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo del 15%) per i primi 5 anni