Pubblicità , insegne e regolamenti
Non bisogna sottovalutare l'importanza di adempiere agli obblighi di legge relativi alle affissioni, insegne e altre forme pubblicitarie per non incorrere in spiacevoli sorprese.
Ottenere le autorizzazioni necessarie è relativamente semplice e comporta una spesa perlopiù proporzionata alla superficie di pubblicità esposta; è necessario però informarsi, recandosi al comune ove si intende esporre la propria pubblicità, per conoscere correttamente i costi e le modalità necessarie per ottenere l'autorizzazione poiché ogni comune ha un proprio sotto regolamento.
Si paga anche per la vetrina del proprio negozio
A livello generale
- Se la vetrofania o il cartello che decidi di esporre nella tua vetrina ha solo finalità di abbellimento della vetrina non si richiede alcuna tassa o autorizzazione.
- Se la vetrofania, o il cartello ha una qualsiasi funzione pubblicitaria è probabile che dovrai quantomeno comunicarne l’installazione di essa al Comune e pagare una tassa per la pubblicità sulle vetrine.
Sulla questione il dibattito è sempre aperto ma la ragione è molto spesso dalla parte di chi vigila e sanziona: esistono casi in cui persino l'esposizione di foto è stata ritenuta assoggettabile di imposta e autorizzazione tantopiù se effettivamente destinata a pubblicizzare l'attività di fotografo.
E' anche vero che solitamente non viene richiesto il pagamento di un imposta nei casi in cui la dimensione risulti essere entro 300 cmq oppure se la pubblicità riporta il nome del negozio il limite si alza fino a 500 cmq per vetrina.
In ogni caso le regole a cui far fede sono solo quelle del comune ove la si intende esporre la pubblicità.
Pubblicità visibili da una strada
Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto .Lgs 285 del 30/04/92 Codice della Strada e suo Regolamento. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, del possessore del suolo privato e di tutti soggetti concorrenti.
In breve le disposizioni contenute nel decreto impongono la necessità di autorizzazione del proprietario della strada da cui è visibile la stessa per praticamente qualsiasi forma pubblicitaria e per fare capire che non si scherza si citano due articoli riguardanti le sanzioni:
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.388 a euro 13.876.
Esenzioni dall'imposta
Secondo l'Art. 17 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507 in riferimento a ciò che concerne la pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Cogede Consulting
Ti informa
Seguici su:
Milano, 12/11/2018