Pagare in ritardo IMU, TASI e TARI
Il ravvedimento operoso è una procedura che permette ad un contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione verso il fisco, in caso di pagamento tardivo o insufficiente delle imposte.
Avvalersi del ravvedimento operoso è vantaggioso: le sanzioni da versare vengono ridotte, con percentuale variabile in base al numero di giorni di ritardo, e gli interessi di mora vengono calcolati in base al tasso ufficiale BCE, che generalmente è molto basso.
In pratica, con il ravvedimento operoso, è possibile evitare di pagare la piena sanzione amministrativa prevista per pagamenti effettuati in ritardo o insufficienti.
Ravvedimento operoso e tributi locali
Fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 e dell'annesso decreto fiscale 2020, non era possibile avvalersi appieno delle possibilità offerte dal ravvedimento operoso per i tributi locali, come IMU, TASI, TARI, ecc…
Infatti, la possibilità di sanare un omesso o tardivo pagamento era sostanzialmente limitata alla data della dichiarazione riferibile all’anno in cui è stata commessa l’omissione o l’errore.
Superato questo periodo, non si poteva fare altro che attendere l’accertamento della violazione e la successiva comunicazione da parte dell’ente impositore e procedere con il più oneroso pagamento, nonostante la volontà di regolarizzare la propria posizione.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 è appunto la soppressione di questi limiti per tutti i tributi, compresi, ad esempio i tributi doganali e le accise.
È da ricordare che, una volta accertata la violazione e ricevuta la comunicazione da parte dell’ente impositore, non è più possibile avvalersi del ravvedimento.
Sanzioni e interessi
Premesso che è sempre bene rivolgersi ad un professionista per valutare i casi specifici, generalmente, la sanzione massima per chi si avvale del ravvedimento operoso è pari al 5% (ovvero 1/6 del 30%) dell’imposta omessa.
Questa sanzione viene ulteriormente ridotta, in base al ritardo del pagamento, secondo la seguente tabella:
Ritardo | Sanzione |
---|---|
Fino al 14° giorno | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° el 30° giorno | 1,5% |
Dal 31° al 90° giorno | 1,67% |
Entro la presentazione della dichiarazione per l'anno della violazione |
3,75% |
Entro la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo alla violazione |
4,29% |
Oltre | 5% |
Il tasso di interesse, applicato all’importo dovuto, varia di anno in anno, ed è stato fissato come nella tabella qui riportata:
Anno | Tasso d'Interesse |
---|---|
2020 | 0,05% |
2019 | 0,8% |
2018 | 0,3% |
2017 | 0,1% |
2016 | 0,2% |
Per pagare il tributo è sufficiente avvalersi di un normale modello F24. Nella sezione "Imu e altri tributi locali" occorre barrare la casella "RAVV." ed indicare l'importo con relative sanzioni ed interessi.
Nella tabella successiva troverete i principali codici tributo da utilizzare, ma un elenco più dettagliato in merito è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
Codice | Descrizione |
---|---|
3923 | Interessi IMU |
3924 | Sanzioni IMU |
3944 | TARI |
3945 | Interessi TARI |
3946 | Sanzioni TARI |
3962 | Interessi TASI |
3963 | Sanzioni TASI |
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