Obbligo di lavoro nei giorni festivi
La legge prevede la possibilità di lavoro festivo ma il dipendente che si oppone non può esser licenziato.
Il dipendente può rifiutarsi di lavorare nei giorni festivi? Questa è la domanda che molti si pongono, in un mondo del lavoro sempre più H24, il diritto alle festività esiste ancora?
La Cassazione, recentemente, si è pronunciata favorevolmente nei confronti dei diritti dei dipendenti. Ogni dipendente ha un vero e proprio diritto di astenersi nelle ricorrenze civili, di conseguenza il lavoratore che rifiuta il turno durante le festività non può esser licenziato.
Tale diritto può essere derogato solo da un accordo specifico con il proprio datore di lavoro. Questo tipo di accordo, infatti non è previsto nei contratti di lavoro nazionali, nemmeno quando in essi è prevista la possibilità di lavorare nei giorni festivi. Possibilità che comunque non è da ritenersi un obbligo per il dipendente.
È importante però specificare che i giorni festivi, non vanno confusi con le domeniche. Le festività ritenute tali infatti sono le seguenti:
- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- Domenica di Pasqua
- Pasquetta o Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile: giorno della Liberazione;
- 1° maggio: festa dei Lavoratori;
- 2 giugno: festa della Repubblica;
- 15 agosto: giorno dell’Assunzione, o Ferragosto;
- 1° novembre: festa di Ognissanti;
- 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano.
Pertanto l’applicazione dei diritti indisponibili per i lavoratori vale per i giorni di cui sopra, ad eccezione dei dipendenti di istituzioni sanitarie pubbliche e private, che per ovvie ragioni devono garantire la continuità del servizio.
Milano, 16/07/2019
Cogede
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