Obbligo Pagamento Tracciato per Detrazioni
Con la dichiarazione di quest'anno entra in gioco per la prima volta l'obbligo di pagamento tracciato per fruire delle detrazioni, in vigore dal 1 gennaio 2020.
Non è ancora definita con certezza la documentazione in grado di provare le modalità di pagamento cashless, in più è probabile che in molti, a inizio 2020, non abbiano seguito fin da subito la nuova disciplina.
Per le spesa pagate in contanti la detrazione sarà irrimediabilmente persa.
Cosa succede però in caso di pagamento tracciato ma con prova documentale incompleta?
Fra i mezzi ammessi, la nuova disciplina comprende il versamento bancario o postale in alternativa ad altri sistemi di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
In generale l'Agenzia delle Entrate vuole che i pagamenti garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore: occorre dunque poter documentare il flusso di denaro da chi effettua il pagamento a chi lo incassa, con movimenti ininterrottamente tracciati che consentano l’identificazione delle parti.
Il contribuente, oltre al documento che prova la spesa, dovrà presentare al professionista che lo assiste i documenti che collegano la spesa alla propria identità e a quella del destinatario del pagamento.
In caso di pagamento con carta di credito sarà sempre necessario l'estratto conto della carta per individuare i soggetti coinvolti, non essendo sufficiente la ricevuta Pos.
Per i pagamenti con carta di debito (cioè bancomat), basterà la ricevuta Pos ma sarà comunque buona norma conservare ed esibire anche dell'estratto conto bancario collegato. Questo perché nel caso in cui non sia disponibile la ricevuta del Pos, l'estratto conto "salverà" comunque la detrazione.
Anche per i pagamenti con carte prepagate sarà sufficiente la ricevuta Pos: se questa non fosse disponibile, come per i pagamenti effettuati online, basterà la stampa dei movimenti dal sito o dall'app collegati alla carta.
Infine, in caso di pagamento con app o altri sistemi elettronici non sarà necessario il Pos ma si dovrà esibire l'estratto conto del mezzo elettronico, se disponibile, o la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.
Milano, 26/03/2021
Cogede
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