Nuovo ed Ultimo Contributo a Fondo Perduto

E' arrivato l'attesissimo decreto del MEF che presenta le modalità di accesso all'ultimo contributo a fondo perduto.  Si rimane in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del decreto attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.  

Come Funziona

Per calcolare la somma che sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate è necessario procedere come segue:

  • calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio (calo degli utili o aumento delle perdite) relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 con quello in corso al 2019;  il peggioramento del risultato economico dev'essere almeno pari al 30%;
  • sottrarre i contributi a fondo perduto ricevuti dall’inizio della pandemia e regolati dai provvedimenti emergenziali:
    • articolo 25 del Decreto Rilancio;
    • articolo 59 e 60 del Decreto Agosto;
    • articolo 1, 1-bis e 1 ter del Decreto Ristori;
    • articolo 2 del Decreto Natale;
    • articolo 1 del Decreto Sostegni;
    • articolo 1 commi da 1 a 3 e da 5 a 13 del Decreto Sostegni bis;
  • applicare al risultato la percentuale relativa al valore di ricavi e compensi conseguiti nel 2019.

Le percentuali sono le seguenti:

Percentuale Ricavi e Compensi nel 2019
30% fino a € 100.0000
20% da € 100.000 a € 400.000
15% da € 400.000 a € 1.000.000
10% da € 1.000.000 a € 5.000.000
5 %  da € 5.000.000 a € 10.000.000

Cause di Esclusione

  1. Se la differenza tra i due risultati economici risulta già colmata dai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate, imprese e professionisti non hanno diritto a nessuna somma. 
  2. E' necessario aver trasmesso entro la scadenza anticipata del 30 settembre la dichiarazione dei redditi 2021 e aver “validamente presentato” quella del 2020.  A questo riguardo, si precisa che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all’articolo 1, commi 25 e 25 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

 

Milano, 18/11/2021

Cogede
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