Nuovo Modello OT23
L’INAIL rende disponibile il nuovo modello e la guida per la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l’anno 2023 (disponibili sul portale dell’Istituto nella sezione “Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo”).
Ricordiamo che le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla norma, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL, presentando l’istanza telematica entro il 28 febbraio (il 29 febbraio, se bisestile) dell’anno successivo agli interventi.
Novità 2023
Rispetto allo scorso anno le novità riguardano:
- attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)”, 50 per l’anno 2022;
- limitazione all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete (eliminazione del ricorso al noleggio di macchine sostitutive). Inoltre l’alienazione delle macchine può avvenire solo tramite rottamazione;
- acquisto o il contratto (non più noleggio) di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida (se massa massima uguale o inferiore a 35 q.li);
- adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l’inserimento dell’intervento E-19;
- estendensione della validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
- attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine.
Presentazione domande
L’azienda dovrà presentare il modulo tramite modalità telematica, allegando la documentazione dell’attuazione dell’intervento migliorativo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
La riduzione sarà concessa alle aziende che:
- sono in possesso della regolarità contributiva;
- hanno osservato le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro (con riferimento all’azienda nel suo complesso).
Percentuale di riduzione
Nei primi due anni dalla data di inizio attività si applica la riduzione nella misura fissa dell’8%. Al termine del biennio la percentuale sarà determinata sulla base del numero dei lavoratori/anno:
- il 28% fino a 10 lavoratori;
- il 18% da 10,01 a 50 lavoratori;
- il 10% da 50,01 a 200 lavoratori;
- il 5% oltre 200 lavoratori.
Se approvata, la riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda (in sede di regolazione del premio assicurativo).
Milano, 22/08/2022
Cogede
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