Nuovo Contributo a F.do Perduto
Nel weekend è stato approvato il testo definitivo del decreto "Sostegni" e al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza epidemiologica verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che:
- svolgono attività d’impresa,
- arte o professione
- opppure producono reddito agrario
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dal contributo sono coloro i quali:
- chi abbia cessato l'attività alla data di entrata in vigore del decreto;
- chi ha attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonchè ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 sia inferiore ad almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza ddei requisiti suddetti.
Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno
L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019
La predetta percentuale può essere pari:
- al 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro
- al 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila euro
- al 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro
- al 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- al 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
registrati nel 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA.
Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1 gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a:
- a 150 mila euro,
- con un contributo minimo di:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Si specifica che, in alternativa a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.
Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate.
L’istanza può essere presentata anche da un intermediario per conto dell'interessato.
L’istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021.
In questo periodo, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza già trasmessa.
L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e il contribuente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate controlla i dati presenti nell’istanza e quelli presenti in Anagrafe Tributaria per individuare eventuali anomalie e incoerenze che possono portare allo scarto dell’istanza.
Tra i controlli rientra anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente.
Milano, 22/03/2021
Cogede
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