Nuovi Codici Fatturazione Elettronica
A partire dal 1 gennaio 2021 sono in vigore i nuovi codici e le nuove tipologie di documento per la fatturazione elettronica.
Le modifiche sono state imposte al fine di agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione IVA precompilata e dei registri IVA precompilati.
Nuove tipologie documento
Codice |
Descrizione |
TD01 |
Fattura |
TD02 |
Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 |
Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 |
Nota di credito |
TD05 |
Nota di debito |
TD06 |
Parcella |
TD 07 |
Fattura semplificata |
TD08 |
Nota di credito semplificata |
TD09 |
Nota di debito semplificata |
TD10 |
Fattura di acquisto intracomunitario di beni |
TD11 |
Fattura di acquisto intracomunitario di servizi |
TD12 |
Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996) |
TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al Sdi dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno) |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 |
Autofattura per splafonamento |
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) operazioni triangolari interne |
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Utilizzo codici in caso di reverse charge, fatture di vendita e note di credito
Per quanto riguarda la nuova fase attiva della fatturazione, cioè la fase di vendita, è obbligatoria dal 1 gennaio 2021, mentre la fase passiva, cioè quella di acquisto, sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2022.
Ciò significa che le integrazioni ai documenti esteri in caso di integrazione e auto fatturazione sono facoltative per il 2021.
Integrazione fatture reverse charge estero
Il reverse charge estero viene spesso effettuato in forma cartacea.
Al ricevimento di un documento cartaceo o in formato elettronico, ma extra SdI, come un .pdf via mail, si procede alla stampa del documento estero, all’emissione dell’autofattura cartacea o all’integrazione del documento cartaceo e infine alla conservazione analogica dei documenti.
L’Agenzia delle Entrate già in passato aveva precisato che era possibile inviare una sorta di autofattura a SdI per smaterializzare questa operazione, ma aveva comunque scoraggiato la procedura a causa della confusione informatica che poteva generarsi anche in fase di controllo.
L’istituzione di tre nuovi codici del “tipo documento”, (TD17, TD18 e TD19) utilizzabili per il reverse charge da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari e su acquisti di beni da soggetti stranieri, sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del reverse charge.
La logica dei nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile, già in sede di registrazione del documento estero, la creazione di un file xml da parte del sistema informativo da inviare all’Agenzia con i dati del fornitore estero e l’importo dell’IVA da assolvere, che oltre ad eliminare l’incombenza di dover comunicare l’operazione nell’esterometro, eviti la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell’autofattura, ed inserisca l’operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.
È comunque previsto che possano essere inviate integrazioni ed autofatture utilizzando i codici documento TD17, TD18 e TD19, evitando di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che extra UE.
L’Agenzia suggerisce l’invio entro la fine del mese, in modo che vengano compilate tempestivamente le bozze dei registri IVA da mettere a disposizione del contribuente.
Dovrà infine essere indicato nell’integrazione l’identificativo del file (IdSdI) attribuito dal Sistema di Interscambio alla fattura di riferimento, fino ad ora non gestito.
Integrazione fatture reverse charge interno
La stessa logica sembra essere alla base del “tipo documento” “TD16 – integrazione reverse charge interno”.
Tale codice consente al cessionario o committente di una operazione in reverse charge interno, come l’acquisto di servizi di pulizia, di inviare allo SdI un documento che sostituisce l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore (elettronica inviata via SdI).
Dalle specifiche tecniche si evince che se si genera questo file .xml da inviare a SdI, come cedente/prestatore andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio, nell’esempio l’impresa di pulizia.
Codici TD1, TD24 e TD25
È stata prevista la distinzione tra:
- TD1 Fatture immediate;
- TD24 Fatture differite in quanto si sono ceduti beni con DDT;
- TD25 Fatture differite in quanto intermediari di una operazione triangolare.
Per eventuali note di credito o di debito verranno utilizzati i codici TD04 e TD05.
Per le note di credito che hanno lo scopo di rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta poiché il debitore d’imposta è il committente (reverse charge), quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la stessa tipologia di documento trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta, cioè nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SdI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19, indicando gli importi con segno negativo senza utilizzare il codice TD04.
Lo stesso vale per le note di debito in cui non è indicata l’IVA per gli stessi motivi, che andranno registrate non utilizzando il TD05 ma i codici già utilizzati in precedenza con segno positivo.
Con riferimento alle operazioni, da fatturare utilizzando il nuovo codice TD24 e TD25, le indicazioni chiariscono che l’eventuale successiva emissione di una nota di credito va certificata con un documento con causale TD04 e non con un documento con causale TD24 O TD25 con segno negativo.
Codice TD26 (Cessione beni ammortizzabili)
Qualora vada emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26 andrà utilizzato il codice TD04.
Nuovi codici IVA
Codice |
Descrizione |
N1 |
escluse ex art. 15 |
N2.1 |
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE. |
N2.2 |
non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura |
N3.1 |
non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72 |
N3.2 |
non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 |
non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 |
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 |
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 |
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 |
esenti |
N5 |
regime del margine/IVA non esposta |
N6.1 |
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 |
inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 |
inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 |
inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 |
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 |
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 |
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 |
inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 |
inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile) |
N7 |
IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies DPR 633/72 |
Tipi di ritenuta per fattura elettronica obbligatori dal 1 gennaio 2021
Codici |
Tipo documento |
RT01 |
Ritenuta persone fisiche |
RT02 |
Ritenuta persone giuridiche |
RT03 |
Contributo INPS |
RT04 |
Contributo ENASARCO |
RT05 |
Contributo ENPAM |
RT06 |
Altro contributo previdenziale |
Modalità pagamento per fattura elettronica
Codici |
Tipo documento |
MP01 |
Contanti |
MP02 |
Assegno |
MP03 |
Assegno circolare |
MP04 |
Contanti presso Tesoreria |
MP05 |
Bonifico |
MP06 |
Vaglia Cambiario |
MP07 |
Bollettino Cambiario |
MP08 |
Carta di pagamento |
MP09 |
RID |
MP10 |
RID utenze |
MP11 |
RID veloce |
MP12 |
RIBA |
MP13 |
MAV |
MP14 |
Quietanza erario |
MP15 |
Giroconto su conti di contabilità speciale |
MP16 |
Domiciliazione bancaria |
MP17 |
Domiciliazione postale |
MP18 |
Bollettino di c/c postale |
MP19 |
SEPA Direct Debit |
MP20 |
SEPA Direct Debit Core |
MP21 |
SEPA Direct Debit B2B |
MP22 |
Trattenuta su somme già riscosse |
MP23 |
Pago PA (nuova modalità di pagamento obbligatoria dal 1 gennaio 2021 |
Milano, 13/01/2021
Cogede
Ti Informa