Nuova Proroga Versamenti ISA

Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di conversione del decreto "Sostegni bis".

Tra le novità più attese c'è senz'altro la proroga dei versamenti prevista per i soggetti ISA.
Per i cosiddetti soggetti ISA, è esclusa l'applicazione della maggiorazione dello 0,4% per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021se effettuati entro il 15 settembre 2021.
Ciò significa che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15 ottobre 2021 con la maggiorazione dello 0,4%.

La nuova disposizione si applica anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che par­tecipano a società, associazioni e imprese.

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo 15 settembre 2021senza alcuna maggiorazione:

  • l'IRPEF e le addizionali comunali e regionali;
  • l'IRES;
  • l'IRAP;
  • l'imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari;
  • l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa;
  • la cedolare secca;
  • IVIE e IVAFE;
  • saldo IVA 2020 maggiorato dell'1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo 2021 al 30 giugno 2021);
  • il diritto annuale delle Camere di Commercio;
  • saldo e primo acconto dei contributi INPS artigiani, commercianti e gestione separata (sono stati sospesi i termini per il versamento del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

Non trova invece applicazione il maggior termine del 15 settembre 2021 ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In merito occorre comunque evidenziare che la legge di conversione ha previsto una riapertura dei termini fino al 15 novembre 2021 per la redazione e l'asseveramento della perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

Di seguito, una sintesi delle altre novità introdotte.

Nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio È prevista una modifica ai termini di versamento così individuati:
a) entro il 31 luglio 2021 (cioè il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Detassazione contributi anti-Covid e novità per il prospetto degli Aiuti di Stato in dichiarazione La detassazione dei contributi anti-Covid incide sulla corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato del quadro RS del Modello Redditi, essendo prevedibile l'eliminazione del codice 24 da indicare nel rigo RS401. Alle medesime conclusioni si dovrebbe poi giungere ai fini della compilazione del quadro IS del modello IRAP.
Esenzione IMU per i locatori con blocco degli sfratti Alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’e­missione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti-Covid, è ricono­sciuta l’esenzione Imu per l’anno 2021.
Sospensione del programma cashback e credito d’imposta POS Trovano accoglimento, nell’ambito del provvedimento in esame, le previsioni del D.L. 99/2021 con le quali era stato sospeso il cashback ed erano stati potenziati i crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto dei Pos.
Inoltre nel periodo tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, viene portato al 100% delle commissioni il credito d'imposta per gli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali, e che adottano strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimentocollegati ai registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi o agli strumenti di pagamento evoluto.
Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro) e per i titolari di reddito agrario Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi nel secondo periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di conversione superiori a 10 milioni di euro, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.
Sono previste tre diverse modalità di calcolo.
Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai titolari di reddito agrario.
Contributi per altri settori È prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori dei matrimoni, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie – Restaurant – Catering.
La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un apposito decreto del MEF, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Credito d'imposta locazioni esteso alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni Il credito d'imposta locazioni spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza di calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.
A queste imprese il credito d'imposta spetta nelle misure del 40% (contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del 20% (contratti di affitto d’azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).
Credito d'imposta sanificazione per i b&b Tra i potenziali beneficiari del credito d'imposta sanificazioni riproposto dal decreto "Sostegni bis" rientrano anche i B&B non muniti di codice identificativo regionale, ma che autocertificano lo svolgimento dell'attività ricettiva.

 

 

Milano, 23/07/2021

Cogede
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