Moratoria Mutui: Riflessi a Bilancio 2020
Fra i provvedimenti per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia è stata introdotta la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing.
La misura è stata inizialmente introdotta dal decreto "Cura Italia" ed è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2021.
Nel frattempo è allo studio una proroga fino a fine dicembre 2021 che molto probabilmente entrerà nella legge di conversione del decreto "Sostegni" prevista per fine aprile.
La sospensione del pagamento delle rate dei mutui può avere riflessi sul bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020.
La moratoria può riguardare la sospensione del pagamento della sola quota capitale oppure dell'intera rata, comprensiva anche della quota interessi.
In base al tipo di sospensione adottata vi saranno diverse conseguenze contabili.
Occorre poi ricordare come alcune società, tendenzialmente quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria, valutano i debiti in bilancio in base al criterio del costo ammortizzato mentre altre, tendenzialmente le società che redigono il bilancio in forma abbreviata oppure con lo schema del bilancio delle microimprese, adottano il criterio del valore nominale.
Per quanto riguarda le società che utilizzano il criterio del costo ammortizzato, il trattamento contabile della moratoria va gestito in base a quanto previsto dal paragrafo 61 del principio contabile OIC 19 “Debiti”, cioè “Se, successivamente, alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari”.
Per le società che, invece, valutano in bilancio i debiti in base al valore nominale non occorre modificare il valore residuo del mutuo come risultante dalla contabilità. Ci sono però alcuni elementi da tenere in considerazione.
L'allungamento della durata del mutuo comporterà la rideterminazione della quota annua dei costi iniziali di transazione e degli oneri accessori al finanziamento da imputare a conto economico tramite i risconti.
Nel caso in cui la sospensione abbia riguardato l'intera rata comprensiva della quota interessi si dovranno imputare a conto economico gli interessi di competenza del periodo anche se non ancora pagati.
In base a quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, a seguito della moratoria si verifica lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi maturati durante il periodo della sospensione vengono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario: l'ammontare corrispondente a questi interessi verrà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
Durante la moratoria, quindi, anche se è stata sospesa l’intera rata, maturano interessi sul capitale residuo e gli interessi maturati durante la sospensione verranno pagati al termine della stessa mediante un aumento della rata di rimborso.
Gli interessi maturati durante la moratoria fino al 31 dicembre 2020 sono, tuttavia, di competenza dell’esercizio 2020 e andranno imputati in contabilità con una scrittura contabile apposita del tipo "interessi passivi da liquidare su mutui a debiti per interessi da liquidare".
Milano, 14/04/2021
Cogede
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