L'indennita di disoccupazione NASPI

La NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale Per l’Impiego) o indennità di disoccupazione è quel sussidio economico che il lavoratore, che si trovi improvvisamente senza lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, può chiedere all’INPS.

La domanda va presentata all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I requisiti per beneficiare del sussidio sono tre:

  1. Stato di disoccupazione
  2. Almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il licenziamento
  3. Almeno 30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

L’importo della NASPI è determinato dall’INPS sulla base del proprio estratto conto retributivo, ma dal 91° giorno tale importo si riduce del 3 % al mese.

La durata della NASPI varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima della perdita del lavoro.

La durata massima in ogni caso non può superare i 24 mesi.

COSA SUCCEDE SI SI TROVA UN NUOVO LAVORO?

Qualora il percettore della NASPI intraprenda un nuovo lavoro subordinato ma percepisca un reddito inferiore agli 8.000 mila euro annui e il contrato non superi i sei mesi la NASPI viene sospesa.

Al termine del periodo di lavoro la NASPI torna ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della sospensione dell’indennità.

Se invece il lavoro eccede i sei mesi si produce la decadenza del sussidio.

Qualora si verifichi un caso di sospensione della NASPI l’interessato deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni, indicando anche il reddito annuo presunto.

In ogni caso, anche qualora non si comunichi il reddito, la NASPI viene comunque sospesa d’ufficio e viene riattivata solo dopo l’invio della comunicazione e la cessazione del rapporto di lavoro.

Esistono poi casi in cui il periodo di disoccupazione può essere prorogato, ovvero in caso di malattia o infortunio sul lavoro, accaduto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.

In questo caso il termine scade a partire dalla data di cessazione del contratto.

Altri casi di proroga si hanno per maternità, durante il rapporto di lavoro successivamente cessato; indennità di mancato preavviso e licenziamento per giusta causa.

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Milano, 04/06/2019