Legge 104, congedo straordinario ai figli
Legge 104 e congedo straordinario
L'INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019 recepisce le novità contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018.
Il congedo straordinario previsto dalla legge 104 spetta anche al figlio non convivente del disabile in situazione di gravità, ma soltanto qualora tutti gli altri aventi diritto siano mancanti, assenti o a loro volta affetti da disabilità, nel rispetto dell’ordine di priorità.
Il figlio non convivente del disabile grave potrà in questo caso beneficiare dei due anni di congedo straordinario.
Il congedo straordinario
La legge di riferimento relativa al congedo straordinario di due anni, stabilisce uno specifico ordine di priorità per le domande di congedo presentate al fine di garantire l’assistenza a familiari affetti da disabilità grave, ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3.
Normalmente la domanda può essere presentata dal coniuge fino ai parenti e affini di terzo grado, nel rispetto del requisito generale di convivenza con il disabile. Requisito che è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale. Nel caso specifico il figlio che deve garantire l’assistenza, seppur non convivente all’atto della domanda, deve aver diritto al congedo straordinario poiché l’esclusione generalizzata dal diritto contrasta con gli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione in quanto “sacrifica in maniera sproporzionata ed irragionevole il principio di assistenza ed integrazione del disabile nella famiglia”.
Pertanto la convivenza con il genitore disabile potrà esser disposta tranquillamente dopo la domanda di congedo straordinario.
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Milano, 23/04/2019