Le Agevolazioni per gli Utili Reinvestiti

La legge di bilancio 2019, art. 1 commi 28–34, legge 30.12.2018, n. 145, ha introdotto un regime fiscale agevolato per gli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. La nuova agevolazione, applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, ha sostituito l’ACE, contestualmente abrogata.

La mini IRES consiste in un’aliquota IRES agevolata pari al 15% (in luogo del 24%), applicata a una parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti. 

L’aliquota IRES ridotta (15%), per quanto si è detto, si applica alla parte del reddito complessivo corrispondente al minore tra:

  • l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
  • la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.

La parte rimanente del reddito rimane quindi assoggettata ad aliquota ordinaria (24%).

Più in dettaglio, dal periodo di imposta successivo al 31.12.2018, viene assoggettata ad aliquota agevolata la parte del reddito complessivo netto dei soggetti IRES corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, entro specifici limiti di importo.  Si considerano “riserve di utili non disponibili” quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione.

Per “investimento” (comma 29, lett. b) si intende invece la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta è pari alla somma tra:

  • gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (art. 102 TUIR);
  • il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Ai sensi del comma 29, lett. c), il costo del personale dipendente assume rilevanza a condizione che:

  • il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo di imposta, a strutture produttive nel territorio dello Stato;
  • si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rilevato in specifiche voci del conto economico dell’impresa (di cui all’art. 2425, comma 1, lett. b, numeri 9 e 14), rispetto a quello del periodo di imposta in corso al 31.12.2018.

L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate in senso civilistico (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I soggetti IRPEF

L’agevolazione viene estesa (comma 33) anche ai soggetti IRPEF imprenditori (persone fisiche e società di persone in regime di contabilità ordinaria).

Le disposizioni agevolative trovano applicazione anche rispetto alle imprese in contabilità semplificata, ma solamente se vengono tenute le scritture contabili previste per tali soggetti dall’art. 2217, comma 2, del codice civile (necessita un inventario con un apposito prospetto, da cui devono risultare la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva).

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito di impresa le aliquote ordinarie, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

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Milano 19/03/201