La nuova contabilità semplificata "per cassa
Normalmente i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgono attività commerciale e artigianale determinano il reddito secondo il principio di competenza economica, a prescindere dal momento dell’effettivo incasso della fattura.
Ciò comporta che per un piccolo artigiano o commerciante il ritardato pagamento di una fornitura si può tradurre in gravi difficoltà nella gestione economica.
Per tale ragione la Legge di Stabilità 2017 introduce il principio (regime) di cassa per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata consentendo di calcolare il reddito sulla base di quanto effettivamente incassato.
Al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66, TUIR sono previsti per i soggetti che adottano la contabilità semplificata tre possibili alternative:
Alternativa 1 |
Tenuta di due registri distinti (incassi/pagamenti), oltre al registro Iva
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Alternativa 2 |
Tenuta dei registri Iva con annotazione separata operazioni no IVA e indicazione dell' importo complessivo mancati incassi/pagamenti al 31/12
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Alternativa 3 |
Tenuta dei registri Iva con annotazione separata operazioni no IVA senza annotazioni dell'importo incassato/pagato per effetto per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso/pagamento del documento
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Nel caso si optasse per la prima alternativa è indispensabile fornire per ogni ricavo o spesa
- il relativo importo
- le generalità/indirizzo/comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento
- Gli estremi della fattura/altro documento emesso