La compensazione dei crediti INPS

La compensazione dei crediti INPS segue regole similari alla compensazione delle imposte sui redditi.

I crediti relativi a un determinato anno possono essere compensati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta successivo, ma a differenza dei primi, i crediti INPS non utilizzati in compensazione non possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi successiva, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, tramite un’istanza di autoconguaglio.

L'autoconguaglio è una sorta di compensazione interna, di contributi INPS con altri contributi INPS, effettuata direttamente dall'INPS.

In fase di dichiarazione dei redditi sarà necessario esporre l'importo a credito non utilizzato in compensazione nella casella “Residuo a rimborso o in autoconguaglio” della dichiarazione dei redditi (in caso di Modello Redditi 2019: al rigo RR2 colonna 36 per le gestioni commercianti ed artigiani, al rigo RR8 colonna 7 per la gestione separata).

I rimborsi dei contributi INPS dovranno essere portati a tassazione nella dichiarazione dell'anno in cui il rimborso è avvenuto; il regime naturale di tassazione, in questo caso, è la tassazione separata. Il contribuente può però decidere in fase di dichiarazione di optare per la tassazione ordinaria, a seconda della convenienza economica, da valutare in fase di dichiarazione dei redditi.

I Forfettari

Per quanto riguarda i contribuenti forfettari la tassazione dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti da contributi INPS per i contribuenti Forfettari (e per i vecchi Minimi) è stata motivo di incertezza.

Questo tipo di contribuenti sono sottoposti ad una tassazione sostitutiva, quella forfettaria, dal cui reddito forfettario vengono dedotti i contributi IVS versati all'INPS. Non essendo presente una normativa ad hoc per i rimborsi dei contribuenti forfettari, questi avrebbero dovuto seguire la normativa ordinaria: il che vuol dire che la tassazione poteva essere quella separata o quella ordinaria, a scelta del contribuente, ma non quella sostitutiva.

Si può facilmente notare come questo fatto possa essere considerato iniquo: il contribuente, in sede di deduzione, ha un risparmio d'imposta (quella sostitutiva, calcolata sul reddito forfetario) di molto inferiore all'imposta da pagare (quella separata o quella ordinaria) in sede di rimborso o di compensazione. In questo caso l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto che l'importo dei crediti per contributi INPS utilizzati in compensazione, o rimborsati, venga decurtato dall'ammontare dei contributi INPS deducibili, versati nello stesso anno.

 

Milano, 05/03/2020

Cogede
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