La cessione di servizi gratuiti

Come le cessioni di beni, anche le prestazioni di servizi gratuite hanno riflessi fiscali: sono infatti assoggettate ad iva le prestazioni gratuite nei confronti:

  • dell’imprenditore stesso (autoconsumo)
  • dei familiari dell’imprenditore (autoconsumo)
  • di altri soggetti per finalità estranee all’esercizio dell’impresa

 a condizione che: l’iva sugli acquisti utilizzati per la prestazione sia detraibile e che il valore della prestazione superi i 25,82 euro.

Rimangono in ogni caso escluse dall'applicazione Iva:

  • le seguenti operazioni effettuate a favore dei dipendenti:
    • somministrazioni in mense aziendali
    • prestazioni d trasporto
    • prestazioni didattiche educative e ricreative
    • prestazioni di assistenza sociale e sanitaria
  • le divulgazioni pubblicitarie per attività istituzionali di enti no profit con finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale;
  • le prestazioni rese gratuitamente alle Onlus
  • le diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da Enti pubblici.

Le prestazioni rese gratuitamente alle Onlus, non sono rilevanti ai fini IVA

Ricordiamo non sono operazioni imponibili ai fini IVA le “operazioni di divulgazione pubblicitaria (con qualsiasi mezzo realizzate) svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti ed associazioni che senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) Gli enti senza scopo di lucro che beneficiano di questa norma possono essere sia pubbliche che private, purché rientrino nella categoria tributaria degli enti non commerciali.

Resta da rilevare che l’attività commerciale di un’associazione non deve mai essere prevalente rispetto all’attività istituzione, non commerciale, svolta a favore degli associati. 

La necessità che il fine delle prestazioni sia estraneo all’esercizio dell’attività, unito al fatto che difficilmente lo spirito imprenditoriale è mosso da liberalità, ma probabilmente, ogni sforzo economico corrisponda un ritorno, fa ritenere che le prestazioni di servizio sono più probabilmente spese di rappresentanza o spese di pubblicità all’acquisto e non soggette ad iva all’erogazione. A questo punto diventa di fondamentale importanza distinguere se la spesa è di pubblicità (iva detraibile e costo integralmente deducibile) o di rappresentanza (iva indetraibile e costo deducibile per un terzo in cinque esercizi)

A questo punto diventa di fondamentale importanza distinguere se la spesa è di pubblicità (iva detraibile e costo integralmente deducibile) o di rappresentanza (iva indetraibile e costo deducibile per un terzo in cinque esercizi) Secondo il Ministero delle Finanze, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per offrire al pubblico un’immagine positiva di sé stessi e della propria attività nonché per promuovere l’acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio.

Cogede

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Milano, 19/12/2019