Indebita Percezione Fondo Perduto

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa fare in caso di indebita percezione del fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni".

Rispondendo ad un interpello, il Fisco ha puntualizzato che, nel caso di specie, supponendo che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, in linea con lo Statuto del contribuente, l'istante può restituire il contributo, comprensivo degli interessisenza che siano dovute anche le sanzioni.

L'istante aveva presentato, in via telematica, la richiesta a fondo perduto il 21 aprile 2021, che è stata accolta il 27 aprile 2021 con relativo accredito. 
Il 14 maggio 2021 è stata pubblicata una circolare in cui è stato chiarito che il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa, seppure incluso nel campo di applicazione ai fini IVA, non è riconducibile alla nozione di fatturato, quindi non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019.

L'istante, intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli interessi, ha chiesto se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.

L'Agenzia ha ribadito che, in linea con la prassi, le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, aggiungendo che non saranno dovute sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo in seguito alla pubblicazione dei chiarimenti venga a conoscenza di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti.

Chi ha percepito il contributo non spettante deve restituirlo tempestivamente insieme ai relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati dall'Agenzia.

In sintesi, nell'ipotesi che l'errore commesso dall'istante, causa dell'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso, considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, l'Agenzia ha ribadito che, in applicazione dello Statuto del Contribuente, l'istante può restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

 

 

Milano, 09/09/2021

Cogede
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