Incentivi auto e paline di ricarica
Dal 2019 l’attenzione all’ambiente può dimostrarsi un plus (o una penalità) in sede di acquisto di un veicolo nuovo. La legge di bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi volti a incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici, come l’ecobonus per l’acquisto di autoveicoli e mezzi a 2 ruote a ridotto impatto ambientale oltre alla detrazione fiscale per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
L’agevolazione in commento prevede inoltre che:
- il prezzo dell’autoveicolo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa),
- sia riconosciuto un contributo (2.500 euro o 6.000 euro),
- deve contestualmente essere consegnato un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per la rottamazione.
Ecobonus per i 2 ruote
La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto:
- un contributo corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto, pari al 30 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro,
- destinato ai soggetti che nell’anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e,
- e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi.
Paline di ricarica
Dal 2019 è stata introdotta una detrazione d'imposta per la costruzione di “colonnine” di ricarica per veicoli elettrici. La detrazione ha le seguenti caratteristiche:
- è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
- la detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute,
- ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro,
- si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.
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Milano, 13/05/2019