Il pignoramento della casa

Il pignoramento della prima casa potrebbe sembrare un atto estremo ma in realtà è più diffuso di quanto si pensi; proveremo perciò a spiegare semplicemente l'evoluzione della questione nel tempo fino alla recente sentenza n. 114 del 31 maggio 2018.

Nel 2013

L'impignorabilità della prima casa fu introdotta dal "decreto del fare" modifica dell'art. 76, comma 1 del D.P.R 602/1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"; introducendo il principio per la quale l'unico soggetto a non poter pignorare l'unico immobile del contribuente è l'agente di riscossione.

Attenzione al concetto di unico immobile che non corrisponde necessariamente a quello di prima casa, poiché nel caso di più immobili posseduti dal debitore, quello pignorato potrebbe essere proprio la prima casa.

Di conseguenza l'unico immobile per essere impignorabile doveva essere quello corrispondente alla residenza del contribuente, classificato con destinazione catastale abitativa né A8 (villa) né A9 (castello) e non deve possedere i requisiti di casa di lusso.

Nel 2014

La sentenza n. 2218 dell'08/04/2014 della Commissione Tributaria del Lazio ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sugli immobili conferiti nel fondo patrimoniale; Il fondo patrimoniale, veniva così creato con atto notarile, per vincolare esclusivamente e legalmente determinati beni ai bisogni della famiglia ma anche come espediente per riporci beni che non potevano essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva di aver contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Anche la Corte Europea si esprime

Per la Corte Europea il diritto di abitazione è inviolabile, eventuali contratti, come potevano essere quelli di credito al consumo che prevedevano la costituzione, a favore della banca o finanziaria, di clausole con diritto di garanzia sull'immobile di abitazione del cliente, erano da considerarsi abusive.
La Corte Europea stabilì così che il giudice nazionale “deve prestare particolare attenzione alla circostanza che il bene dato in garanzia dal consumatore e oggetto di esecuzione forzata è il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore”. In tal caso, la vendita forzata può essere immediatamente bloccata, a tutela del diritto inviolabile alla casa.

 

Nel 2017

l'art. 8 D.L. 50/2017 consente all'agente di riscossione di procedere esecutivamente se il contribuente ha un debito di almeno 120.000 euro e se il valore di tutti gli immobili posseduti è almeno di 120.000 euro.

All'atto pratico fino al 2017 potenzialmente chiunque tranne il Fisco poteva pignorare la prima casa di un debitore, che sia una Banca per via di un mutuo, una società finanziaria per via di un prestito, qualsiasi creditore privato o l'ex moglie.

Nel 2018

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio scorso, ha dichiarato incostituzionale l’art. 57 del DPR n. 602/73 consentendo e legittimando il cittadino a opporsi proponendo un’azione chiamata opposizione all’esecuzione forzata tributaria, prevista dal nostro Codice di procedura Civile all’articolo 615.

Questo è un enorme passo avanti per la tutela dei diritti del contribuente che ora potrà opporsi sia prima che inizi l’azione esecutiva sia a seguito della stessa.

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Milano, 19/06/2018

Team Cogede Consulting
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