Il Reverse Charge - Approfondimenti

Il reverse charge IVA rappresenta un meccanismo contabile e fiscale la cui finalità è quella di eliminare l’evasione dell’IVA, una delle imposte più evase nel panorama europeo.

Dal punto di vista tecnico, il reverse charge IVA è una modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che consente di traslare l’onere impositivo dall’acquirente al venditore.

Così come disposto dall'articolo 17, comma 1, del DPR n 633/72, il cessionario/committente deve annotare la E-fattura in Reverse Charge ricevuta (e debitamente integrata), ovvero l’autofattura autonomamente predisposta.

In termini pratici il reverse charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (come normalmente dovrebbe fare);
  • l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).

IVA sempre detraibile se la violazione è formale

Questo chiarimento è stato fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6092 depositata il 1° marzo scorso. 

Al soggetto veniva contestata l’indebita deduzione di componenti negativi, mentre ai fini dell’IVA la mancata auto fatturazione di acquisto da parte di un soggetto non residente, e anche la dichiarazione di un minor volume d’affari rispetto a quello accertato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che violazioni formali non incidono sull'esercizio del diritto stante l’applicazione del principio fondamentale di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto è necessario che le violazioni formali non impediscano la prova certa dell’operazione. In buona sostanza l’Amministrazione finanziaria deve essere in grado di verificare l’effettività dell’operazione.

Quindi anche se l’operatore nazionale non applica la dovuta procedura di inversione contabile, con omissione quindi della doppia registrazione delle fatture, non può essergli negato il diritto alla detrazione, purché sia dimostrato ovvero non contestato che gli acquisti siano stati fatti da un soggetto passivo Iva e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili.

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Milano, 22/03/2019