Il Contratto a Chiamata

Ci sono delle categorie di attività in cui è necessario il lavoro di un dipendente solo in determinati giorni e solo per poche ore. Per situazioni simili il contratto che si stipula è definito contratto a chiamata per lavoro intermittente.

Cos’è e come funziona

Si tratta di una tipologia di contratto che può essere utilizzata per delle prestazioni di lavoro non predeterminabili. In questo modo il lavoratore può essere chiamato saltuariamente, con tutti i diritti e doveri che conseguono a un contratto di lavoro (TFR, contributi INPS, ferie, permessi, tredicesima, retribuzione). La Legge richiede la forma scritta del contratto, che deve specificare:

  • Durata
  • luogo e modalità della disponibilità, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; 
  • trattamento economico e normativo, con relativa indennità di disponibilità, se prevista; 
  • forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
  • tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; 
  • misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

Limiti d’età e temporali

Il contratto a chiamata può essere stipulato solo con soggetti di età minore di 24 anni, oppure maggiore di 55 anni.

Come sancito nel Decreto Legislativo n.81/2015, ogni lavoratore può lavorare, con la stessa impresa, per un tempo massimo di 400 giorni in tre anni, fatta eccezione per i lavoratori operanti nel turismo, nei pubblici esercizi e nello spettacolo.

Retribuzione

Il lavoratore a chiamata ha diritto alla stessa retribuzione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori che svolgono la medesima mansione, proporzionata alle giornate di lavoro effettivo. Ricordiamo inoltre che durante il periodo in cui non si lavora, non si maturano contributi, tranne sull’indennità di disponibilità. Questa è prevista nella busta paga se il lavoratore è stato assunto con obbligo di risposta.

Disoccupazione

Il lavoro a chiamata può svolgersi anche qualora si percepisca l’indennità di disoccupazione Naspi. I due redditi sono infatti compatibili, ma occorre fare alcune precisazioni:

  • Senza indennità di disponibilità. In questo caso l’indennità di disoccupazione è sospesa solo per i giorni di effettivo lavoro ed è cumulabile con il reddito da lavoro a chiamata se questo non supera gli 8.000 euro annui.
  • Con indennità di disponibilità. La circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015 ammette il cumulo della Naspi con il reddito da lavoro a chiamata solo se questo non supera gli 8.000 euro annui, che devono comprendere però anche l’indennità di disponibilità.

In entrambi i casi il lavoratore dovrà comunicare all’INPS l’assunzione con contratto a chiamata entro un mese dalla firma, sottolineando il reddito annuo previsto.

Licenziamento

Le modalità di licenziamento di un dipendente con contratto a chiamata sono le stesse previste per gli altri dipendenti. Inoltre, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata nel contratto a chiamata con obbligo di risposta, comporta la risoluzione immediata dello stesso.

Dimissioni

Le regole che disciplinano le dimissioni nel contratto a chiamata sono le stesse previste nel contratto a tempo determinato e indeterminato, con delle differenze in base al tipo di contratto:

  • Tempo indeterminato: il lavoratore può licenziarsi in qualsiasi momento dando un tempo di preavviso previsto nel contratto. Non occorre preavviso in caso di dimissioni per giusta causa.
  • Tempo determinato: la scadenza è già stabilita preventivamente dalle parti e non è derogabile. In caso di volontà di dimettersi, il datore di lavoro può chiedere un risarcimento danni.

Malattia

Se il lavoratore non può rispondere alla chiamata per malattia o infortunio, deve informare il datore di lavoro, comunicandogli la durata dell’indisponibilità. Durante tale periodo egli non maturerà l’indennità per obbligo di risposta. In mancanza di questa comunicazione si perde automaticamente l’indennità per 15 giorni.

Divieto di lavoro intermittente

È previsto il divieto del lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 
  • presso unità produttive in cui, entro i 6 mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni del contratto di lavoro intermittente;
  • presso unità produttive in cui vige una sospensione/riduzione del lavoro in regime di cassa integrazione guadagni;
  • ai datori di lavoro che non hanno svolto la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Milano 27/04/2022

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