I beni non pignorabili

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata, è l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa il debitore di astenersi alla sottrazione dei beni a garanzia del credito.

Lo scopo è quello di bloccare la disponibilità della cosa pignorata, poiché deve soddisfare i diritti del creditore.

L’atto formale di precetto, a seguito di un titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo) dà il via all’esecuzione forzata se il debito non viene pagato entro 10 giorni dalla notifica del precetto. L’esecuzione forzata deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica del precetto, pena la perdita dell’efficacia esecutiva. Il debitore può presentare opposizione al precetto, congelando i termini, ma nel caso il debitore continui a non saldare i suoi debiti, si può avviare la procedura di pignoramento.

Fortunatamente per il debitore non tutti i debiti sono pignorabili

I crediti alimentari, dovuti all’ex coniuge a ai figli, ad esempio sono da ritenersi beni necessari non esigibili. I sussidi di maternità, di malattia e di funerali erogati da assicurazioni e enti assistenziali o destinati da persone indigenti, sono anch’essi beni ritenuti essenziali per il sostentamento.

Anche le pensioni non possono essere toccate se pari o inferiori a 672,10 euro, mentre eventuale differenza da questa cifra può essere pignorata per un quinto.

Lo stipendio già accreditato sul conto corrente non può essere pignorato se pari o inferiore a 1344,21 euro. Se lo stipendio è accreditato sul conto dopo la notifica del pignoramento, il limite massimo di pignoramento è di un quinto dello stipendio mentre in presenza di più pignoramenti per cause diverse tra loro, il limite è del 50%. Ulteriori approfondimenti sul pignoramento dello stipendio sono disponibili a questo link

La casa di residenza del debitore non può essere pignorata se è l’unico immobile di proprietà, adibita a civile abitazione, nella quale ha residenza anagrafica e non è classificata nelle categorie catastali A/8 o A/9.

Anche altre case e terreni, non possono essere pignorati se il loro valore complessivo non supera i 120.000 euro. Se il debito con il fisco ha un importo inferiore a 20.000 euro, l ‘agente di riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni immobili in nessun caso.

L’assegno di mantenimento invece, essendo di carattere non essenziale per la sopravvivenza altrui, in quanto atto a garantire lo stesso tenore di vita ante la separazione o divorzio, può essere pignorato nella misura ritenuta idonea dal giudice.

 

Cose mobili impignorabili

 

  • Oggetti sacri che servono all’esercizio del culto;
  • L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli.
  • Le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

 

Milano, 16/07/2019

Cogede

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