IVA: il Caso dei Disinfettanti

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa sulla questione dell’esenzione IVA per i detergenti disinfettanti per le mani.

Come noto, il decreto “Rilancio” ha esentato dall’IVA, in via transitoria, le cessioni di determinati beni impiegati nell’emergenza sanitaria, almeno fino alla data del 31 dicembre 2020
Infatti a decorrere dal 1 gennaio 2021 le cessioni dei medesimi prodotti saranno soggette ad IVA, con aliquota del 5%.

A norma del decreto “Rilancio”, l’elenco dei beni agevolabili comprende i “detergenti disinfettanti per mani” e le “soluzioni idroalcoliche in litri”.

Con un interpello, una società che produce e commercializza prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia e l’igiene umana, quali saponi da toilette e affini, nonché prodotti idroalcolici per la pulizia e la sanificazione delle mani, ha fatto notare come la voce “detergenti disinfettanti per mani” si riferirebbe ad una categoria di prodotti, di fatto, inesistente.  
Di norma, infatti, con il termine “disinfettante” si indica un prodotto che, per essere definito tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute, come presidio medico chirurgico (PMC): i prodotti detergenti, invece, possono anche avere un’azione igienizzante, come chiarito dal Ministero della salute e come disciplinato dall’Unione Europea.

In funzione dei codici TARIC, sono ricompresi fra i “detergenti disinfettanti per mani” di cui al decreto “Rilancio” sia i saponi di uso comune che le preparazioni organiche tensioattive, pertanto dovrebbero usufruire del regime agevolato IVA.

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello, ha confermato questa ipotesi, precisando però che il regime agevolato non si applica nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.

Secondo l’Agenzia, con l’espressione “detergenti disinfettanti per mani”, il legislatore ha inteso riferirsi ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante e, in particolare, ai biocidi o ai PMC, a prescindere dalle dimensioni della confezione.    
I semplici detergenti non possono invece ritenersi compresi nell’elenco del decreto “Rilancio”, in quanto non svolgono un’azione disinfettante.

Nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati o autorizzati come presidi medici chirurgici o biocidi, in quanto a base di etanolo.           
Solo questi prodotti hanno un’azione virucida e sono in grado di rispettare la ratio del decreto, di conseguenza inapplicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.

 

Milano, 27/11/2020

Cogede
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