IVA Trimestrale: Rimborso o Compensazione?

Per la richiesta di rimborso o compensazione dei crediti IVA relativi al primo trimestre 2021 è ancora necessario rifarsi al modello TR pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e alle relative istruzioni per il periodo di imposta 2020.

I requisiti

L’eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione al verificarsi di determinate condizioni, riepilogate nel quadro TD del modello Iva TR:

  • Rigo TD1 – Aliquota media – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
  • Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
  • Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • Rigo TD4 – Soggetti non residenti – riservato ai contribuenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
  • Rigo TD5 – Operazioni non soggette – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis).

Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello IVA TR riferito al primo trimestre 2021 è fissato al 30 aprile 2021.

Da quando si può utilizzare il credito

Non è cambiato nulla per le modalità di utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale.
L’utilizzo è infatti possibile:

  • solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito IVA è di importo inferiore o pari a 5mila euro;
  • solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5mila euro.

Per chi intende utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a 5mila euro annui, 50mila per le start up innovative, è indispensabile presentare il modello IVA TR accompagnato dal relativo visto di conformità o dalla sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

 

Le garanzie necessarie


Quando si vuole ottenere rimborsi di importo superiore a 30mila euro è necessario il rilascio di una garanzia fideiussoria, prestata per un periodo pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso, o, se inferiore, nel termine di decadenza dell'accertamento.  La garanzia deve essere prestata nella forma di cauzione di titoli di Stato garantiti dallo Stato al valore di borsa o attraverso una fideiussione rilasciata da una banca o da un'assicurazione, ch a giudizio dell'AdE offra adeguate garanzie di solvibilità.

Alternativamente, si può ottonere il rimborso senza prestazione della garanzia, solo presentando l’istanza munita di visto o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.  

Diventa obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30mila euro nelle ipotesi di situazioni di rischio, cioè quando il rimborso viene richiesto:

  • da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start up innovative;
  • da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
  • da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa oppure non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per la generalità dei contribuenti ci sono poi due ulteriori eccezioni all’obbligo di presentazione della garanzia:

  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo;
  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle risultanze relative, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50mila euro annui.

     

     

    Milano, 21/04/2021

    Cogede
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