IVA: Cessione del Credito

A partire dal 2020 i crediti IVA infrannuali possono non solo essere utilizzati in compensazione o essere richiesti a rimborso, ma anche essere ceduti.

L’istituto della cessione del credito viene disciplinato dal codice civile.             
In base alla disciplina generale, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito a condizione che il credito in questione non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

La normativa tributaria, più specifica, stabilisce a sua volta la cedibilità del credito IVA.           
Fino al 2019 potevano essere oggetto di cessione esclusivamente i crediti IVA che risultavano da dichiarazione annuale: per i crediti chiesti a rimborso a partire dal 1 gennaio 2020 è invece possibile anche la cessione del credito IVA infrannuale, maturato in sede di liquidazione IVA trimestrale.

Condizione preliminare alla cessione del credito IVA è innanzitutto lil credito in oggetto sia stato chiesto a rimborso.        
La quota richiesta a rimborso del credito IVA non può superare i 700mila euro.

A questo punto, l’interessato ha la possibilità di stipulare il contratto di cessione del credito IVA tramite atto pubblico notarile oppure tramite scrittura privata autenticata.       
Il contratto per essere valido a tutti gli effetti deve contenere:

  • le parti contraenti, cedente e cessionario;
  • l’oggetto del contratto;
  • l’importo del credito ceduto;
  • l’obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto.

L'atto viene poi depositato, come forma di notifica, presso l’ente competente e l’agente della riscossione.

La cessione del credito IVA è inefficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria se, al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell’atto di cessione.

Per essere opponibile all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito IVA va registrata.           
La registrazione, sotto forma di atto notorio, deve essere effettuata telematicamente dal notaio entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.

In virtù della registrazione, anche la cessione del credito IVA deve essere soggetta a tassazione indiretta.
In caso di cessione del credito IVA da parte di soggetti passivi IVA si sconterà l’imposta fissa di registro di 200 euro, mentre in caso di cessione del credito IVA da parte di soggetti esenti IVA l’imposta di registro varierà in misura proporzionale, con aliquota allo 0,5% da applicarsi sul valore del credito e non del corrispettivo eventualmente previsto nel contratto.

Esiste anche la possibilità di cedere solo una parte del credito IVA chiesto a rimborso.               
La cessione del credito Iva può quindi essere parziale, tuttavia non si può rivolgere a più soggetti contemporaneamente, perché il beneficiario dev’essere unico: la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito che la quota di credito IVA rimborsabile dall’ufficio non può essere ulteriormente frazionata tra più cessionari.

 

Milano, 01/12/2020

Cogede
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