Green Pass e APP Verifica C19

Proviamo a chiarire i dubbi più frequenti sul nuovo obbligo a carico di molti esercenti, chiamati a verificare il possesso di una valida certificazione verde COVID da parte dei propri clienti.

Si tratta dei gestori di ristoranti, bar, alberghi (per le somministrazioni di cibi e bevande al tavolo in ambiente chiuso) e teatri, cinema, sale da concerto, strutture sportive, palestre, piscine e parchi acquatici, soggetti a green pass dal 6 agosto 2021. 

Green Pass: chi puo verificare 

Per controllare il QR code del green pass è necessario scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo dedicato all'ingresso del locale.
Non è necessaria la connessione interne, poiché l'app non la richiede.

Non tutti i dipendenti possono richiede il green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati formalmente nominati dal datore di lavoro.
Gli esercenti o i loro delegati possono chiedere il documento d'identità ai clienti per verificare il posssesso del green pass anche se non sono pubblici ufficiali nel solo caso in cui abbiano il dubbio che il QR code non sia autentico: in tal caso, i clienti hanno l'obbligo di esibirlo se intendono accedere all'esercizio.

APP Verifica C19: come funziona

"VerificaC19" è l'applicazione ufficiale per controllare l'autenticità delle certificazioni verdi e può essere scaricata gratuitamente dagli store Apple e Google Playstore.

L'app, come detto, funziona anche offline cioè senza connessione internet, anche se è necessario il collegamento una volta al giorno per controllare eventuali aggiornamenti.
Il dispositivo non è in grado di memorizzare informazioni sensibili e permette di verificare anche il certificato verde europeo emesso da altri Paesi.

Per quanto riguarda il controllo di autenticità del green pass, alla richiesta del verificatore il cliente mostra il QR code, in formato digitale o cartaceo.
La lettura del QR code non rivela l'evento che garantisce la certificazione, cioè se frutto di guarigione, tampone o vaccino.

L'app "VerificaC19" scansiona il QR Code e, ottenute le informazioni, può portare a uno di questi tre risultati:

  • schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
  • schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
  • schermata rossa: la certificazione non è ancora valida, è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Il display può segnalare:

  • "Certificazione non autentica";
  • "Certificazione non valida";
  • "Certificazione non ancora valida”: significa che non è ancora cominciata la validità della dertificazione;
  • "Errore di lettura QR code" oppure "Non è una certificazione verde Covid-19", che possono indicare un errore di lettura da parte dell'app per problemi di luce o inquadratura.

Per problemi tecnici di funzionamento nella scansione dei certificati verdi è preferibile disinstallare e riscaricare l'applicazione.
Se i problemi dovessero persistere è possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91. 

Green Pass e dipendenti dell'impresa

Attualmente i lavoratori delle attività per cui è previsto il green pass non hanno l'obbligo di vaccinarsi. Infatti, con l'eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di vaccinazione per altre categorie. 

Il datore di lavoro peraltro non può disporre l'obbligo di test sierologici o tamponi in azienda, anche perché l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il test, tampone o sierologico, può essere introdotto come parte integrante del Protocollo aziendale, su indicazione del medico competente e concordato sia con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che con le rappresentanze sindacali, su base volontaria

In base della normativa sul trattamento di dati personali riguardanti il green pass, il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti "non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità" e nell'affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto "delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza", tuttavia almeno formalmente non puo chiedere il green pass.

Solo il medico competente è il soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l'idoneità alla "mansione specifica". Nel caso in cui venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo comunque il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 

 

 

Milano, 26/08/2021

Cogede
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