Frontalieri Svizzeri e tassazione italiana
L’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti che determinano il regime fiscale del reddito per il lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera.
In sede di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il Senato della Repubblica ha approvato un Ordine del Giorno con il quale si “impegna il Governo a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall'accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni.”
Ciò si traduce in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, dove si recano per svolgere attività di lavoro dipendente.
In tale ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 147 del 2013, così come modificata dall’art. 1, comma 690 della legge n. 190 del 2014, applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero ed, in particolare, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.