Fringe Benefit
Per Fringe Benefit si intende un prestito in denaro al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro (ad un tasso inferiore a quello di mercato).
Ipotesi previste
La motivazione della richiesta di un prestito al proprio datore di lavoro può essere riconosciuta in caso di:
- ridotta onerosità (tasso di interesse nullo o inferiore rispetto a quello bancario);
- assenza di formalità e di garanzie particolari (quali, ad esempio, la documentazione, le garanzie, i tempi d’attesa).
Dunque, principalmente, il lavoratore è spinto a rivolgersi al proprio datore per ottenere un prestito a condizioni generalmente più vantaggiose rispetto a quelle proposte da qualsiasi istituto di credito.
Nella pratica si potrebbe avere:
- la concessione, direttamente da parte del datore di lavoro, di un prestito agevolato;
- l’accesso a prestiti agevolati erogati da terzi con cui il datore abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico;
- pagamento in misura percentuale (datore di lavoro), degli interessi passivi sul mutuo (o su un prestito personale) dovuti dal lavoratore dipendente all’istituto di credito.
Nell’ultima ipotesi il datore di lavoro non effettua alcun accordo o convenzione con l’istituto di credito, che viene scelto liberamente dal lavoratore. Successivamente il datore deve accreditare il contributo (rimborso interessi) tramite bonifico sul conto corrente intestato al dipendente, con data di accredito coincidente con quella di addebito della rata del mutuo da parte della banca.
Dotazione
In caso di prestiti concessi ai dipendenti il fringe benefit viene determinato forfetariamente in base alla formula:
benefit imponibile = (interessi TUR – interessi i) x 50%, dove:
- TUR = Tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno;
- i = tasso applicato sul finanziamento.
Dal 27 luglio 2022, il tasso ufficiale di riferimento passa dallo 0,00% allo 0,50%. Il beneficio rimane soggetto al limite di esenzione di euro 258,23 su base annua. Ciò implica che risulta interamente esente ai fini della determinazione del reddito imponibile. Al contrario, se la soglia viene superata, concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile.
L’importo del beneficio deve essere tassato alla fonte al momento del pagamento sia da parte del lavoratore, sia da parte del datore di lavoro. Rispettivamente:
-
sulle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento ovvero;
-
sugli interessi sul mutuo contratto dal dipendente.
Poiché occorre utilizzare il TUR di ciascun anno, il cui valore potrebbe non essere noto al momento della scadenza delle singole rate), il sostituto d’imposta può utilizzare in via provvisoria il TUR in vigore nel periodo d’imposta precedente, correggendolo in sede di successivo conguaglio, al termine del periodo d’imposta interessato.
Milano, 29/07/2022
Cogede
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