Focus: TFM Amministratori

La possibilità di attribuzione del trattamento di fine mandato all'amministratore di società di capitali rappresenta una possibilità di ottimizzazione fiscale che andrebbe valutata da ogni azienda.
Lo statuto o l'assemblea dei soci hanno infatti la possibilità di prevedere per gli amministratori l'attribuzione di un trattamento di fine mandato (TFM) che consente loro la possibilità di fruire di un compenso differito nel tempo che sarà oggetto di tassazione al momento dell'effettiva percezione o al termine del mandato.
Contemporaneamente, la società erogante ha la possibilità di dedurre l'accantonamento stanziato secondo il principio di competenza, diversamente da quanto avviene per l'ordinario compenso amministratore.

La possibilità di sfruttare l'accantonamento di fine mandato degli amministratori va attentamente valutata, anche in relazione ai requisiti specifici che occorre verificare per non incorrere in problematiche fiscali: va infatti adottato un preciso schema perché non possa essere contestato alla società l'indebito utilizzo di questo strumento in bilancio.
L'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguarda proprio la deducibilità dell'accantonamento stanziato in bilancio che, di fatto, riduce il reddito imponibile della società erogante.

Cos'è il trattamento di fine mandato (TFM) dell'amministratore

Il trattamento di fine mandato (TFM) è un compenso aggiuntivo a quello ordinario che le aziende possono decidere di riconoscere agli amministratori al termine del loro mandato.

L'attribuzione del TFM è stabilito dallo statuto sociale o dall'assemblea dei soci, per un ammontare determinato tenendo conto delle dimensioni aziendali, del volume d'affari e della complessità di gestione della società.
Ciò significa che deve essere data rilevanza all'importo stanziato come trattamento di fine mandato: l'importo in questione dev'essere determinato individuando il maggior numero di parametri oggettivi per poter poi dimostrare le valutazioni effettuate in sede di controllo.

A norma del TUIR, diversamente da quanto previsto per i compensi fissi erogati agli amministratori per i quali vige il criterio di cassa, la deducibilità delle quote d'indennità di fine mandato è riconosciuta in base al principio di competenza, cioè sulla base dell'importo maturato in ciascun esercizio.
In pratica, la quota del trattamento di fine mandato degli amministratori può essere assimilata all'accantonamento annuo al TFR per i dipendenti.

Nello specifico, il TUIR parla di indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per le quali opera la tassazione separata se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

L'importanza dell'atto avente data certa

La deducibilità fiscale degli accantonamenti al trattamento di fine mandato dell'amministratore è subordinata al fatto che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la deducibilità degli accantonamenti per indennità di fine mandato degli amministratori è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto: se manca, l'accantonamento è indeducibile.

Al verificarsi di questa condizione, l'onere sostenuto dalla società è deducibile solo al momento dell’erogazione dell'indennità all'amministratore.
Per la sussistenza dell'atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto non è sufficiente una generica determinazione di attribuzione del TFM a ciascuno degli amministratori in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, senza specificazione del relativo importo: è necessario che l'importo venga determinato prima dell'inizio del rapporto con atto avente data certa.

Altro aspetto importante da chiarire riguarda l'alternativa all’atto avente data certa, cioè la previsione del TFM nello statuto societario. Anche in questo caso una generica previsione statutaria che stabilisca il diritto al TFM non è sufficiente a consentire la deduzione dell’accantonamento: solo nel caso in cui la relativa clausola contenga anche la misura dell'indennità o individui parametri di natura oggettiva che consentano di determinare l'importo l'accantonamento potrebbe essere considerato deducibile, in quanto verrebbe rispettato il requisito della certezza ed evitato che l'importo del TFM venga rimodulato in funzione dei risultati dell'impresa.

Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con:

  • la redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
  • l'estratto notarile del libro delle deliberazioni dell'assemblea;
  • l'autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
  • la notifica rituale del verbale di delibera all'amministratore stesso;
  • la registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
  • l'invio all'amministratore con PEC di copia della delibera, con successiva risposta di accettazione.

Come determinare l'importo del TFM

A norma del TUIR, l'accantonamento del TFR dei dipendenti è deducibile in quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti: per questo motivo, l'accantonamento del TFM dovrebbe seguire le stesse disposizioni.
Alla luce di tutto questo, un accantonamento del TFM operato in misura superiore al compenso annualmente stabilito dall'amministratore, diviso 13,5, sarebbe fiscalmente indeducibile.
Ciò non significa che non si possa stanziare una somma di indennità superiore a tale importo, ma solo che tale importo non sarà deducibile nella misura in cui supera il limite sopra determinato.

Tassazione del TFM

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale dell'amministratore, le indennità di fine mandato degli amministratori:

  • fino all'importo complessivo di un milione di euro, sono soggette a tassazione separata se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
    L'Agenzia delle Entrate provvede al ricalcolo dell'imposta, con il criterio della tassazione separata, applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente o, se più favorevole all'amministratore, l'aliquota dell'anno di pagamento;

  • per il solo importo eccedente il suddetto milione di euro, si applica la tassazione ordinaria (IRPEF), anche se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Per l'individuazione del corretto trattamento fiscale in capo all'amministratore è necessario prestare attenzione all'atto avente data certa.
Infatti, ai fini dell’applicabilità della tassazione separata è necessario che il diritto all'indennità risulti da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto: rimangono invece assoggettate a tassazione ordinaria le indennità che risultano da un atto redatto in costanza del rapporto oppure senza data certa.

In tutti i casi, la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

 

 

Milano, 15/12/2021

Cogede
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