Focus: "Rientro dei Cervelli" 2021

I lavoratori impatriati, cioè gli italiani e gli stranieri che riprendono la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero, godono di una tassazione molto agevolata.

La legge di bilancio 2021 ha esteso le agevolazioni per il cosiddetto “Rientro dei cervelli”, stabilendo che l'estensione di ulteriori 5 anni valga anche per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:

  • sono stati iscritti all'AIRE o sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
  • hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione;
  • hanno almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
    L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

 

"Rientro dei cervelli": i requisiti

Nel 2015 è stato introdotto un regime di tassazione agevolata per i cosiddetti impatriati.
La misura, nota anche come "Rientro dei cervelli" e valida anche per il 2021, è nata allo scopo di incentivare l'ingresso di lavoratori stranieri o il rientro di lavoratori italiani in Italia di risorse umane che hanno trascorso periodi di formazione e lavoro all'estero.

Per poter godere dell'agevolazione bisogna rispettare due condizioni di base:

  • il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e deve impegnarsi a risiedervi per almeno due anni;
  • l'attività lavorativa dev'essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Dal momento che la residenza è riferita al periodo d'imposta, che per le persone fisiche coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, si assume che sia valido il concetto di residenza fiscale.
In base all'attuale formulazione del TUIR si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Ciò significa che non occorre risiedere all'estero per un periodo pari ad almeno 730 giorni, 365 giorni per due anni, ma è sufficiente risiedere all'estero per la maggior parte di due anni solari consecutivi, cioè almeno 183 giorni all'anno per due anni.

 

"Rientro dei cervelli": come funziona

Per i contribuenti che soddisfano i requisiti è prevista una riduzione della base imponibile relativa sia ai redditi di lavoro dipendente e assimilati che ai redditi di lavoro autonomo.

La base imponibile viene abbattuta del 70% nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro. Per fare un esempio concreto, ciò significa che per cinque anni, su una base imponibile di 30mila euro, si tasserebbe solo un importo di 9mila euro, mentre i restanti 21mila euro sarebbero esentasse.

Il beneficio si applica per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare, ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Sempre sugli stessi redditi e sempre nel rispetto dei requisiti previsti, la riduzione della base imponibile sale fino al 90% per chi, al rientro in Italia, trasferisce la propria residenza in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
In questo caso, quindi, si tassa solo il 10% dei redditi da lavoro percepiti: rimanendo sul precedente esempio dei 30mila euro, 27mila sarebbero esentasse e solo 3mila verrebbero tassati.
Il beneficio si applica per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

 

"Rientro dei cervelli": l'opzione

Per accedere all’estensione temporale di cinque anni delle agevolazioni per il "Rientro dei cervelli", i lavoratori devono esercitare un'apposita opzione, effettuando un versamento:

  • pari al 10% dei redditi da lavoro prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure diviene proprietario dell’immobile entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
  • pari al 5% dei redditi da lavoro prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

L'importo deve essere versato tramite Modello F24 Elide e non è prevista la possibilità di compensare con crediti fiscali.

Il termine entro cui effettuare il versamento per ottenere l'estensione dell'agevolazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.
I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, devono effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Il lavoratore impatriato dipendente che vuole godere dell'agevolazione è obbligato a comunicarlo al datore di lavoro con una richiesta scritta entro lo stesso termine. In base alla richiesta, il datore di lavoro opererà le ritenute fiscali solo sulla parte di reddito non investita dall'agevolazione e per tutta la durata prevista per il beneficio. In chiusura d'anno, andranno operati i relativi conguagli.

I contenuti da riportare obbligatoriamente nella richiesta scritta da inoltrare al datore di lavoro sono:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • codice fiscale;
  • l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • l'impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l'applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro;
  • i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata e la relativa data di acquisto ovvero l'impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • l'anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  • l'ammontare dei redditi da lavoro prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione per gli impatriati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione;
  • gli estremi del versamento effettuato con F24 Elide.

Il lavoratore impatriato che svolge lavoro autonomo dovrà invece indicare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale ha effettuato il versamento del 5% o del 10%.

 

"Rientro dei cervelli": i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare e ha fornito ulteriori indicazioni sulla compilazione del modello. Nello specifico, i codici tributo da utilizzare sono:

  •  1860, per chi effettua il versamento del 10%;
  • 1861, per chi effettua il versamento del 5%.

Nella sezione Contribuente, vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che esercita l’opzione.
Nella sezione Erario ed altro, invece, i vari campi vanno compilati come segue:

  • tipo: lettera R;
  • elementi identificativi: codice fiscale del datore di lavoro (nel caso di un lavoratore dipendente);
  • codice: codice tributo corretto – 1860 o 1861;
  • anno di riferimento: l’anno, scritto per esteso (AAAA) corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione;
  • importi a debito versati: l’importo dovuto.

 

 

Milano, 16/06/2021

Cogede
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