Flat tax 2020
La Flat tax al 20% sta per arrivare ma un vuoto normativo potrebbe creare problemi sull’uscita dal regime, nel caso in cui su superi il limite dei compensi di 100.000 euro.
Come ben sappiamo attualmente fino a 65.000 euro di ricavi si ha diritto ad applicare un’imposta sostitutiva del 15%. Mentre prima il limite andava dai 25.000 ai 50.000 in base all’attività svolta.
La legge di bilancio 2019 introduce dal 2020 la flat tax, permettendo a chi ha ricavi fra i 65.001 ai 100.000 euro di applicare un’imposta sostitutiva del 20%.
Così le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di reddito da lavoro autonomo che hanno ricavi o compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 potranno così applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap agevolata del 20 per cento. Tali soggetti saranno esonerati dall’applicazione sia dell’Iva che della ritenuta d’acconto e saranno obbligati alla fatturazione elettronica.
Flat tax 2020: soggetti esclusi
Le cause di esclusione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento per ricavi e compensi tra i 65.001 e 100 mila euro, sono di seguito elencate:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Ma se per il regime forfettario è ben chiaro che al superamento dei limiti, il vantaggio non si perde nell’anno, ma si fuoriesce dal regime agevolato nell’anno successivo. Per la Flat tax, per come è scritta la norma, anche se si supera il limite, questo non accade.
In attesa di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate Cogede Consulting vi augura buone vacanze.
Milano, 12.08.2019
Cogede
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